Acquittal for Arson Due to Insufficient Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered charges against an accused for intentional arson related to setting fire to a vehicle, resulting in damages quantified by insurance, based on evidence including traces of flammable liquid found on the accused's clothing. The defense argued that the evidence was insufficient, citing the consistency of the accused's alibi, the ambiguity of the forensic analysis regarding the traces of gasoline, alternative plausible sources for the gasoline traces, the failure to investigate other potential suspects or vehicles, and the lack of physical evidence immediately following the incident. Consequently, the court found that the prosecution failed to meet its burden of proof, answering the primary question negatively, and acquitted the accused of intentional arson, assigning the associated taxes and costs to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg CPP, art. 1 segg. CP, art. 39 LTG; Acquittal for Arson Due to Insufficient Evidence: The defense argued that the evidence was insufficient, citing the consistency of the accused's alibi, the ambiguity of the forensic analysis regarding the traces of gasoline, alternative plausible sources for the gasoline traces, the failure to investigate other potential suspects or vehicles, and the lack of physical evidence immediately following the incident. Consequently, the court found that the prosecution failed to meet its burden of proof, answering the primary question negatively, and acquitted the accused of intentional arson, assigning the associated taxes and costs to the State.
Parole chiave
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Cited among the general provisions considered before reaching the final ruling.
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Testo completo
LESA 1
Incarto n. 10.2006.74/CEG DA 403/2006 · Bellinzona 29 agosto 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di incendio intenzionale, per avere, a __________ il __________ intenzionalmente cagionato l’incendio dell’automobile marca “Opel __________” targata TI __________ di proprietà di LESA 1 [*recte*: __________], provocando un danno quantificato dall’assicurazione di fr. 13'610.-- e meglio per avere cosparso di liquido infiammabile (benzina) la fiancata destra del veicolo sopraccitato appiccandogli il fuoco;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 221 cpv. 1 e 3 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 403/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento)e delle spese giudiziarie di fr. 1'200.— (milleduecento).
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2006;
indetto il dibattimento 29 agosto 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 29 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile ha postulato con lettera 23/25 agosto 2006 il risarcimento, pari a fr. 13'610.--, versato alla parte lesa come indennizzo del danno subito dall’incendio del veicolo;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che in applicazione del principio in dubio pro reo l’accusato venga prosciolto da ogni accusa. L’accusa ha fallito nel suo onere della prova, per più motivi. A carico di ACCU 1 non vi sono prove concrete, ma solo deboli elementi che non si possono certo ritenere concludenti.
Innanzitutto la versione data dall’accusato collima perfettamente (già in sede di verbale di polizia) con quella di __________, che con lui ha trascorso la serata. Sulle tracce di benzina non si può non sottolineare come la perizia agli atti non distingua affatto fra tracce “a goccia” o “a schizzo” sui vestiti, come invece considerato dalla Polizia nel proprio interrogatorio. La perizia si limita a rilevare la presenza sui vestiti di un prodotto “tipo benzina”. ACCU 1 può benissimo essersi macchiato facendo benzina o ancor più verosimilmente nel ripostiglio di casa ove giacciono le taniche depositate dal padre, giardiniere dipendente comunale, che può disporre di benzina a prezzo favorevole. Lì l’accusato fa il pieno al suo scooter o alla sua “Vespa”. Di più: i vestiti sono stati consegnati spontaneamente da ACCU 1 alla Polizia, che non ne ha sequestrati altri. Se l’accusato avesse avuto qualcosa da nascondere avrebbe indicato di aver indossato altri vestiti, quella sera.
L’istruttoria è stata lacunosa: nessuno ha controllato i veicoli dell’accusato (per rilevarne tracce di benzina come quella usata per provocare l’incendio); la perizia non ha confrontato le tracce riscontrate sui vestiti con quelli dell’auto incendiata (tipo di benzina, ottani, miscela, ecc.); nessuno ha interrogato altri possibili “interessati” a compiere un gesto del genere (si ricordi che l’auto nulla c’entra con __________, ma è intestata alla ditta del padre) quali dipendenti o concorrenti della ditta o nemici del padre. Insomma, l’istruttoria ha seguito acriticamente la soluzione di maggior comodo, e meglio il sospetto indicato dal padre __________, che nemmeno conosce fisicamente l’accusato.
L’accusa ha tralasciato poi di ritenere che l’esame del corpo dell’accusato subito dopo i fatti ha dato esito negativo.
Infine mal si spiegherebbe una reazione del genere (tipicamente immediata, impulsiva, di reazione) da parte dell’accusato a ben due anni dai fatti che l’avevano coinvolto con __________, per lui chiusi a quel tempo, come confermato dall’amico __________;
viene sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di incendio intenzionale,
per avere, a __________ il __________ intenzionalmente cagionato l’incendio dell’automobile marca “Opel __________” targata TI ____________________ di proprietà di __________, provocando un danno quantificato dall’assicurazione di fr. 13'610.-- e meglio per avere cosparso di liquido infiammabile (benzina) la fiancata destra del veicolo sopraccitato appiccandogli il fuoco?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico in data __________?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto oppure deve esservi formale ammonimento?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto *sub* 1; decaduti gli altri quesiti posti,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di incendio intenzionale;
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 1'250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'400.--*totale