Violation of Procedural Rights Nullifies Impaired Driving Indictment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of driving while impaired and violating traffic laws, resulting in a proposed sentence including a suspended custodial sentence and a fine. The court declared the indictment null and void because the accused was not informed of the right to be interrogated by the Public Prosecutor before the indictment proposing a custodial sentence was issued, a violation of a fundamental procedural rule under Article 207(4) of the Criminal Procedure Code, necessitating the return of the case file to the Public Prosecutor to correct this defect before proceeding with a new indictment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 207 cpv. 4 CPP, art. 212 CPP, art. 202 CPP, art. 198 segg. CPP; Violation of Procedural Rights Nullifies Impaired Driving Indictment: The court declared the indictment null and void because the accused was not informed of the right to be interrogated by the Public Prosecutor before the indictment proposing a custodial sentence was issued, a violation of a fundamental procedural rule under Article 207(4) of the Criminal Procedure Code, necessitating the return of the case file to the Public Prosecutor to correct this defect before proceeding with a new indictment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the indictment null and void due to violation of the accused's right to be interrogated by the public prosecutor.
Cited in the final section alongside other procedural articles governing the decision.
Cited in the final section alongside other procedural articles governing the decision.
Cited in the final section as the legal basis for the proceedings.
Testo completo
1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3 Incarto n. 10.2006.70/CEG DA 411/2006 · Bellinzona 23 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reati previsti dall' art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA 411/2006 di data 6 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.—(mille).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.— (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2006 dall'accusato;
considerato che per l’art. 207 cpv. 4 CPP non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà né revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal procuratore pubblico;
che ciò vale anche in caso di proposta di pena detentiva sospesa condizionalmente (Salvioni, Codice di Procedura Penale della Repubblica e Cantone del Ticino, ellinzona 1999, pag. 346; CCRP 31.10.2002, inc. 17.2001.28; CCRP 18.12.2002, inc. 17.2001.21);
che dagli atti si evince che il decreto d’accusa, che propone una pena detentiva, è stato emesso senza che l’accusato sia stato avvertito del diritto di essere interrogato dal Procuratore Pubblico;
che il testo dell’art. 207 cpv. 4 CPP è univoco sulla conseguente nullità del decreto, rilevabile d’ufficio, essendo violata una norma essenziale di procedura;
che ne deriva la pronuncia della nullità del decreto d’accusa e il rinvio degli atti al Procuratore Pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti ed emani, se del caso, una volta sanato il vizio, un nuovo decreto d’accusa;
visti gli art. 198 segg., in specie 202, 207 cpv. 4 e 212 CPP, pronuncia: 1. Il decreto d’accusa DA 411/2006 del 6 febbraio 2006 nei confronti di ACCU 1 è nullo.
§ Gli atti sono ritornati al Procuratore Pubblico affinché proceda nei propri incombenti.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario: