Driving While Revoked License Conviction and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving a vehicle on November 16, 2006, despite having their license revoked by the administrative authority from May 1 to December 31, 2006, a violation of Article 95, section 2 of the Road Traffic Act. The court convicted the defendant and imposed a penalty of 20 daily rates of 30 Swiss Francs each, along with a fine of 300 Swiss Francs, making the execution of the penalty conditionally suspended for a four-year probationary period; furthermore, the court extended the probation period by one year for a previously suspended 30-day detention sentence from a December 2005 ruling, finding the facts of the current offense established and addressing the defense's request for conditional suspension by applying appropriate sentencing and probationary terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 cifra, Art. 49 cifra, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CPS; Driving While Revoked License Conviction and Sentencing: The court convicted the defendant and imposed a penalty of 20 daily rates of 30 Swiss Francs each, along with a fine of 300 Swiss Francs, making the execution of the penalty conditionally suspended for a four-year probationary period; furthermore, the court extended the probation period by one year for a previously suspended 30-day detention sentence from a December 2005 ruling, finding the facts of the current offense established and addressing the defense's request for conditional suspension by applying appropriate sentencing and probationary terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the offense for which the accused was declared guilty in the final order.
This provision was cited in the order regarding the extension of the probationary period for a previously suspended sentence.
This article regulates the entry and cancellation of the conviction in the judicial register, as stated in the final communication.
This procedural article was cited in the final notification regarding the right to request the written reasons for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2006.601 DA 4850/2006 · Bellinzona 10 settembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura
VW Golf targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16 marzo 2006 per il periodo 1 maggio 2006 -
31 dicembre 2006;
fatti avvenuti a __________ il
16 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 18 dicembre 2006 n. 4850/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il
5 dicembre 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 10 settembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusata ed il proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede che, viste le circostanze del caso concreto, alla propria assistita venga concessa la sospensione condizionale della condanna, rimettendosi al prudente giudizio del giudice circa la commisurazione della stessa;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 5 dicembre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti a __________ il 16 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4850/2006 del 18 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 dicembre 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale