Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2006.60 • PP TI 10.2006.60 Generato dall'IA

Theft of Mobile Phone and Conditional Sentence

Numero d'incarto 10.2006.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with theft for unlawfully taking a mobile phone valued at 550 Francs on December 15, 2005, to gain an undue profit, despite denying the accusation during the hearing where the public prosecutor requested confirmation of the initial charging decree. The court found the defendant guilty of theft under Article 139(1) of the Penal Code and imposed a sentence of three days of detention, suspended conditionally for a two-year probationary period, along with payment of 350 Francs in judicial fees and costs, ordering the conviction to be registered in the criminal record but subject to cancellation after the statutory period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 139 cifra, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 139 cifra 1 CPS, art. 41 cifra 4 CPS; Theft of Mobile Phone and Conditional Sentence: The court found the defendant guilty of theft under Article 139(1) of the Penal Code and imposed a sentence of three days of detention, suspended conditionally for a two-year probationary period, along with payment of 350 Francs in judicial fees and costs, ordering the conviction to be registered in the criminal record but subject to cancellation after the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza penale spese di detenzione indebito cosa rubata privazione di diritti usurpazione d'identità furto di un telefono cellulare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 139 cifra 1 CPS

This provision defines the crime of theft for which the accused was declared guilty.

art. 80 CPS

Cited in the order regarding the cancellation of the criminal record entry.

art. 41 cifra 4 CPS

Cited in the order regarding the cancellation of the criminal record entry.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in the reasoning section regarding the time limit for requesting written grounds, although not explicitly in the dispositive orders, it is mentioned immediately prior to the dispositive section as a procedural context, but since the rule for inclusion is strictly the dispositive, and it is not in the numbered orders, it should be excluded based on strict interpretation. However, since the instruction prioritizes cited provisions, and this is mentioned just before the final ruling structure, I will verify if any explicit cost/procedural rules are in the numbered orders.

art. 9 e segg. CPP

Cited as applicable procedural law, but not explicitly used in the numbered orders.

art. 273 e segg. CPP

Cited as applicable procedural law, but not explicitly used in the numbered orders.

art. 39 LTG

Cited as applicable procedural law, but not explicitly used in the numbered orders.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.60 DA 264/2006 · Bellinzona 13 giugno 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di furto,

per avere, a __________ il 15 dicembre 2995, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni di CIVI 1 sottratto un telefono cellulare marca Nokia di un valore dichiarato dalla parte lesa di fr. 550.--;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 n. DA 264/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 giugno 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento dichiarando che non ha mai rubato nulla in vita sua;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

autore colpevole di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;

condanna ACCU

1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale