Acquittal in Clinic Head's Medical Documentation Fraud Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, a clinic head, was accused of repeated complicity in fraud and repeated forgery for participating in or allowing subordinates to create false medical documentation related to fictitious patient stays to unlawfully profit the clinic owner by securing payments from social security funds. The court acquitted the defendant on both counts because the defense successfully argued that certain documents signed by the defendant (discharge reports) did not constitute the forgery alleged under the cited statute, and more crucially, that the defendant had not signed the specific documents sent to the health insurance providers, thus lacking the prerequisite for active complicity in fraud or the necessary guarantor position for passive complicity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 251 cifra, Art. 251 CP, Art. 318 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 25, 146 CP, art. 251 cifra 1 CP; Acquittal in Clinic Head's Medical Documentation Fraud Case: The court acquitted the defendant on both counts because the defense successfully argued that certain documents signed by the defendant (discharge reports) did not constitute the forgery alleged under the cited statute, and more crucially, that the defendant had not signed the specific documents sent to the health insurance providers, thus lacking the prerequisite for active complicity in fraud or the necessary guarantor position for passive complicity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles define the crimes (complicity in fraud) for which the accused was acquitted.
This article defines the crime (forgery of documents) for which the accused was acquitted.
Cited by the defense lawyer regarding a potentially applicable but prescribed offense, which the court implicitly considered in the acquittal.
Procedural articles related to the right to appeal and motivation, mentioned in the context of the lack of appeal/request for motivation.
Cited concerning the deadline and process for requesting written motivation and filing an appeal, relevant to the finality of the sentence.
A procedural article mentioned in the context of the decision-making process, although the specific application is not detailed in the final orders regarding costs or acquittal.
These were the costs originally proposed in the indictment decree (which was superseded by the acquittal and subsequent cost order).
The final order assigns the judicial costs (tassa di giustizia and spese giudiziarie) to the State following the acquittal.
Testo completo
Incarto n. 10.2006.563 DA 4390/2006 · Bellinzona 12 settembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. complicità in truffa, ripetuta, per avere, a __________, nel periodo compreso tra il maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di capo-clinica presso la Clinica psichiatrica denominata “__________”, facente capo al dott. __________ (proprietario della struttura medica), allo scopo di procacciare in particolare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di documentazione medica, rispettivamente accettato che il personale subalterno (medici assistenti e infermieri) allestisse tale documentazione attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di controlli - degenze e prestazioni in realtà fittizie, in particolare per avere allestito e/o accettato che il personale subalterno allestisse svariata documentazione medica inveritiera, quale ad esempio rapporti di entrata/uscita pazienti, fogli ordini medici/prescrizioni medicinali, richieste di copertura assicurative per le casse malati, fogli di decorso, ecc.., relativa ad una quindicina di degenze fittizie accertate dalla Corte d’assise criminali che ha processato __________, fra le quali quelle dei pazienti __________ e ritenuto che fra tale documentazione fittizia risultano:
§ certificato medico d’entrata 02.09.1996; certificato medico su formulario della cassa malati “__________” del 01.10.1996; certificato medico d’uscita 12.09.1996 alla cassa malati “__________”; Rapporto di dimissione 07.10.1996 al Prof. __________ relativi alla degenza fittizia D1866 della paziente __________;
§ Rapporto di dimissione 17.10.1995 al Prof. __________ relativa alla degenza D1752 della paziente __________
§ Rapporti di dimissione 15.05.1996 e 20.05.1996 al Prof. Dott. __________ relativa alla degenza D1829 del paziente __________
§ Rapporto di dimissione 29.11.1995 al Prof. Dott. __________ relativa alla degenza D1763 del paziente __________
§ Rapporto di dimissione” 20.09.1995 al Prof. Dott. __________ relativa alla degenza D1744 del paziente __________ documenti fittizi che, venivano da firmati anche personalmente dall’accusato e tali da comprovare - contrariamente al vero - la degenza dei citati pazienti nella struttura sanitaria e giustificare così le relative fatture alle casse malati, in specie riguardo la durata delle degenze (diaria) e delle prestazioni sanitarie fornite; inoltre per aver omesso - nella sua qualità di capo-clinica - di opporsi all’allestimento di cardex da parte di personale subalterno relativi a pazienti che non erano ricoverati in clinica per una quindicina di degenze fittizie, fra le quali quelle dei citati pazienti __________ ritenuto che tali cardex servivano da base per la preparazione delle fatture da presentare alle casse malati e relative a prestazioni mai fornite; ritenuto infine che nel periodo in cui l’accusato era capo clinica di clinica “__________”, tale struttura ha - fra l’altro - emesso false fatturazioni riferite alle degenze dei sopra citati pazienti fittizi di complessivi CHF 5'940.- (degenza D 1866 della paziente __________ CHF 7'560.- (degenza D1752 del paziente __________ CHF 3'240.- (degenza D1829 del paziente __________ CHF 3240.- (degenza D1763 del paziente __________ di CHF 1'360.- (degenza D1744 del paziente __________ e di 3'780.- (degenza D1862 del paziente __________ fatture poi pagate dalle casse malati “__________”, “__________”, “__________” ed “__________”, unitamente a quelle di altre degenze fittizie, così come già accertato dalla Corte delle Assise criminali che ha processato il Dott. __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 25 e
146 CP;
2. ripetuta falsità in documenti,
per avere, a __________, nel periodo compreso tra maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di capo-clinica presso la Clinica psichiatrica “__________”, a scopo d'indebito profitto altrui, in particolare per assecondare le malversazioni di cui al punto 1. del presente decreto d’accusa in un imprecisato numero di occasioni, ma almeno una decina, formato (e/o accettato che personale medico subalterno formasse) documenti falsi, tali i citati documenti medici di cui al punto 1. relativi alle degenze D1866 della paziente __________ D1752 del paziente __________., D1829 del paziente __________., D1763 del paziente __________ D1744 del paziente __________. e D1862 del paziente __________., documenti medici fittizi, tali da comprovare, contrariamente al vero, la degenza dei citati pazienti nella citata struttura medica e giustificare così le relative fatture alle casse malati;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4390/2006 di data 27 novembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 aprile 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato da entrambi i reati imputatigli, senza entrare nel merito degli aspetti soggettivi, già solo per la mancanza dei presupposti oggettivi; infatti tutti i documenti firmati dall’accusato - trattandosi di rapporti di dimissione medica - non soggiacciono all’art. 251 CP, ma tutt’al più all’art. 318 CP, nel frattempo prescritto; inoltre non ha firmato nessuno dei documenti indirizzati alle Casse Malati che gli sono stati rimproverati nel decreto di accusa a suo carico; dal profilo giuridico, alla luce di quest’ultima constatazione, non gli può venir imputata una complicità attiva in truffa e nemmeno la complicità per omissione è adempiuta in quanto non aveva la posizione di garante nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta complicità in truffa
1.2. ripetuta falsità in documenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 25, 146, 251 cifra 1,
318 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4390/2006 del 27 novembre 2006.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale