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10.2006.536 • PP TI 10.2006.536 Generato dall'IA

Repeat Severe DUI Sentencing and Conditional Suspension Modification

Numero d'incarto 10.2006.536
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of driving while severely intoxicated (blood alcohol level between 2.02 and 2.36 g/1000), a repeat offense following a prior conviction for similar conduct, and was sentenced to a fine and a penalty calculated based on 75 daily rates, with the execution of the penalty conditionally suspended for a four-year period. The court declined to revoke the previously granted conditional suspension of a prior 15-day detention sentence but instead extended its probation period by one year.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP; Repeat Severe DUI Sentencing and Conditional Suspension Modification: The court declined to revoke the previously granted conditional suspension of a prior 15-day detention sentence but instead extended its probation period by one year.

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di sospensione commisurazione della pena sospensione di pena guida recidiva in stato di ebbrezza modifica della sentenza semilibertà

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 91 cpv. 1 LCStr

Cited as the legal basis for declaring the accused guilty of drunk driving.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited to fix the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.

art. 369 CP

Cited to establish when the criminal record entry will be cancelled.

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Testo completo

Incarto n. 10.2006.536 DA 4042/2006 · Bellinzona 12 giugno 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto l'autovettura

BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.36 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato

nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.89 grammi per mille);

fatti avvenuti a Bellinzona il

16 settembre 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 30 ottobre 2006 n. 4042/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-.

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 novembre 2006;

indetto il dibattimento 12 giugno 2007, al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 aprile 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una massiccia riduzione della pena (sostituita in pena pecuniaria), anche per ciò che riguarda la multa, nonché che non sia pronunciata la revoca della precedente condanna (in via subordinata, se da espiare, da sostituire con pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità);

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto, a Bellinzona

il 16 settembre 2006, l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.36 grammi per mille) malgrado fosse

già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.89 grammi per mille)?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 26 settembre 2005?

4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub* 1., 3. e 4.1., negativamente al quesito posto *sub* 4., come segue ai quesiti posti *sub* 2 e 5;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2006 del 30 ottobre 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 6'750.-- (seimilasettecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81469),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'600.--*totale