State v. [Defendant Name] (Assault, Battery, Property Damage)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with simple assault, battery, damage to property, and making threats against a victim, stemming from physical altercations and threatening phone calls, as well as intentionally damaging the victim's car door. The court found the defendant guilty of simple assault, battery, and damage to property, but acquitted the defendant of the charge of threat, reasoning that the victim stated they did not take the threats seriously. Consequently, the court sentenced the defendant to a fine of 15 daily rates of 80 currency units each (totaling 1,200), a 300 currency unit fine, and ordered payment of judicial costs, suspending the execution of the penalty for a two-year probation period.
Regesto Legislator
Ufficialecagionare un danno al corpo di una persona, minacciarla, commettere vie di fatto e deteriorare la portiera di un autovettura colpendola con delle ginocchiate
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles define the crimes (lesioni semplici, vie di fatto, and danneggiamento) for which the accused was convicted in the dispositive.
This article, cited alongside the others, concerns the crime of minaccia, for which the accused was ultimately acquitted in the dispositive.
These articles concern sentencing (pena pecuniaria, sospensione condizionale, multa, and their substitute) applied to the conviction.
Cited for establishing the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine (multa).
Cited as part of the procedural framework for the judgment (though not explicitly ordered in the final numbered points, it relates to the overall criminal procedure).
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Cited as part of the relevant legal basis for the sentence, likely related to the fine calculation or state fees.
Cited regarding the cancellation of the conviction record from the judicial register.
Cited regarding the parties' right to request the written statement of the sentence, which is noted in the decision.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.498 DA 3850/2006 · Bellinzona 10 maggio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, colpendolo al volto e in altre parti del corpo, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 così come attestato da certificato medico in atti;
2. vie di fatto,
per avere, a __________, colpendolo con pugni sul viso, commesso vie di fatto contro CIVI 1;
3. danneggiamento,
per avere, a __________, nelle circostanze di cui sub. 2, colpendola con ginocchiate ed ammaccandola, intenzionalmente deteriorato la portiera dell’automobile di CIVI 1;
4. minaccia,
per avere, a __________, durante alcune telefonate, minacciandolo di morte, incusso spavento e timore a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre 2006 n. 3850/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2006;
indetto il dibattimento 10 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale non contesta i reati di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento, mentre si oppone al reato di minaccia perché la parte civile stessa ha detto di non aver dato troppo peso alle parole dell’accusato; chiede che si tenga conto delle attenuanti specifiche della violenta commozione dell’animo e del sincero pentimento e postula che venga inflitta la pena del lavoro di pubblica utilità da sospendere e si prescinda dalla multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici
1.2. vie di fatto
1.3. danneggiamento
1.4. minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
2.1. se può beneficiare delle attenuanti specifiche della violenta commozione dell’animo e del sincero pentimento.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 48, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU
dall’imputazionedi minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3850/2006 del 10 ottobre 2006.
dichiara ACCU
autore colpevole di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3850/2006 del 10 ottobre 2006.
condanna ACCU
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale