Impaired Driving Conviction and Sentencing Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was found guilty of driving while impaired with a blood alcohol content between 1.60 and 2.19 g/1000, having a prior analogous conviction in 2004, and committing a traffic violation by losing control of the vehicle and causing an accident, leading to a proposed sentence including a suspended 75-day detention and a fine. The accused opposed only the revocation of a previous 15-day suspended sentence granted in 2004, but the court ultimately declined to revoke that prior suspension, ruling that the portions of the accusatory decree not opposed, including the conviction and associated penalties and costs, were executive, and the decision was final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 90 cifra, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 46 CP, art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS; Impaired Driving Conviction and Sentencing Appeal: The accused opposed only the revocation of a previous 15-day suspended sentence granted in 2004, but the court ultimately declined to revoke that prior suspension, ruling that the portions of the accusatory decree not opposed, including the conviction and associated penalties and costs, were executive, and the decision was final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the judgment because the court decided not to revoke the conditional suspension of a prior sentence, which is directly related to this article.
This procedural rule was cited in relation to the parties' rights concerning the request for written reasons and the deadline for filing an appeal.
Testo completo
LESA 1
Incarto n. 10.2006.433 DA 3145/2006 · Bellinzona 23 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per
aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.19 grammi per mille), malgrado fosse già
stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.25 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza salendo poi sul marciapiede cozzando contro due blocchi di cemento terminando infine la corsa nella scarpata sottostante;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3145/2006 di data 4 settembre 2006 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 23.02.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 settembre 2006 dall'accusato, limitatamente al punto 3;
indetto il dibattimento 23 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.
2. Sulla tassa di giustizia e sulle spese dell’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia
*“lacondanna di ACCU 1
*1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.*
*2. Alla multa di fr. 600.- […].*
*…*
*4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.”*
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 4 settembre 2006.
prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giudirico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: