DUI Conviction with Collision Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with driving while intoxicated (BAC between 2.19 and 2.73 g/1000) and a traffic violation for negligently losing control, causing a head-on collision with another vehicle traveling correctly. Following the accused's opposition to the initial indictment and subsequent hearing where they denied fault for the collision but requested a reduction of financial penalties due to lack of income, the court found the accused guilty of driving while intoxicated, sentencing them to 60 daily penalty units of CHF 30 suspended conditionally for three years, a CHF 400 fine (substitutable with four days arrest), and payment of CHF 550 in fees and judicial costs, while acquitting them of the separate charge of a traffic violation related to the accident itself.
Regesto Legislator
Ufficialeguida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.19 - max. 2.73 gr/oo), invasione corsia di contromano e conseguente incidente della circolazione; in dubio pro reo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime for which the defendant was declared guilty (driving while intoxicated).
This provision defined the crime from which the defendant was acquitted ('infrazione alle norme della circolazione').
These provisions were cited as the legal basis for the criminal charges related to traffic violations, even though the defendant was acquitted on the second charge.
These organizational norms (ONC) were cited in relation to the traffic violation charge.
These procedural articles were cited in the context of the proceedings and judgment.
This procedural rule was cited in relation to the judgment framework.
This provision governs the cancellation of the entry in the judicial register (casellario giudiziale).
Testo completo
1. LESA 1 2. LESA 2
Incarto n. 10.2006.430 DA 3129/2006 · Bellinzona 3 aprile 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per aver condotto
l'autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.19 - max. 2.73 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 22 giugno 2006;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura Honda targata __________ condotta da LESA 1 , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________ il
22 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre 2006 n. 3129/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 settembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito per ultimo l'accusato, il quale chiede il proscioglimento del capo di imputazione di infrazione alle norme della circolazione, in quanto non ha provocato l’incidente. Chiede infine di ridurre in modo massiccio la sanzione pecuniaria e la multa, poiché non dispone di alcuna entrata finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 22 giugno 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 3129/2006 del 4 settembre 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 950.00 totale