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10.2006.414 • PP TI 10.2006.414 Generato dall'IA

Assault Conviction with Penalty Exemption for Battery

Numero d'incarto 10.2006.414
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

After an accused party opposed a decree charging them with simple bodily harm for slapping a victim on the back of the neck, the court heard testimony and considered arguments asserting provocation and self-defense by the victim, who had allegedly engaged in prior provocations and acts of violence. The court ultimately found the accused guilty of the lesser offense of battery (vie di fatto) for the described acts, but declared the accused exempt from any penalty, while assigning the court costs and expenses to the accused.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 126 CP, art. 39 LTG; Assault Conviction with Penalty Exemption for Battery: The court ultimately found the accused guilty of the lesser offense of battery (vie di fatto) for the described acts, but declared the accused exempt from any penalty, while assigning the court costs and expenses to the accused.

Parole chiave

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lesioni personali spese di difesa testimonianza della vittima abbandono per lesioni personali sanzione penale ripetibili cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 CP

This provision concerns the offense of 'vie di fatto' (assault/battery), which the court used to declare the accused guilty instead of 'lesioni semplici'.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the right to request the written grounds for the decision and the right to appeal, mentioned in the procedural notes at the end of the judgment.

art. 39 LTG

Cited as one of the general legal bases considered by the court before issuing the final orders.

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Testo completo

LESA 1

Incarto n. 10.2006.414 DA 2959/2006 · Bellinzona 16 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di lesioni semplici, per avere, in data __________ a __________ presso il negozio __________, cagionato un danno al corpo o alla salute di LESA 1 e meglio colpendolo con uno schiaffo alla nuca cagionatogli le lesioni descritte dal certificato medico di dato 5.01.2006 del dr. __________

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 seconda frase CP;

perseguita con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2959/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006;

indetto il dibattimento 16 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 1 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti due testi;

sentito il difensore, il quale, rileva dapprima che le conseguenze subite dalla parte civile non possono configurare il reato di lesioni semplici e che se del caso si dovrebbe parlare di vie di fatto; evidenzia poi le provocazioni messe in atto da tempo dal signor LESA 1 e quelle specifiche del giorno dei fatti, come pure le vie di fatto dello stesso nei confronti della signora ACCU 1 infine, dopo avere sostenuto che l’accusata ha agito per legittima difesa, chiede il proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici subordinatamente vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se ha agito per legittima difesa.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1, 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

tenuto conto del comportamento della vittima;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2959/2006 del 21 agosto 2006.

manda ACCU 1

esente da pena.

carica a ACCU 1

le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 150.-- totale