Acquittal for Repeated Minor Cocaine Possession
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of repeated drug law violations for repeatedly purchasing approximately 20 grams of cocaine, plus receiving two doses for free, between November 2004 and February 2005, all for personal consumption. Following a hearing where the accused and his defense counsel appeared but the public prosecutor waived participation while requesting confirmation of the initial indictment, the court acquitted the defendant on the charge of repeated drug law contravention, ordered the state to bear the judicial costs, and mandated the state to reimburse the accused 700 units for expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19a LStup, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; Acquittal for Repeated Minor Cocaine Possession: Following a hearing where the accused and his defense counsel appeared but the public prosecutor waived participation while requesting confirmation of the initial indictment, the court acquitted the defendant on the charge of repeated drug law contravention, ordered the state to bear the judicial costs, and mandated the state to reimburse the accused 700 units for expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime for which the defendant was acquitted.
These procedural articles were cited as part of the legal basis for the judgment, concerning the application of the criminal procedure code.
These procedural articles were cited as part of the legal basis for the judgment, concerning the conduct of the trial.
This provision was cited as part of the legal basis for the judgment, concerning the cantonal law on judicial organization.
This provision was cited regarding the right to request written reasoning for the decision, although no request was made.
Testo completo
Incarto n. 10.2006.401 DA 2822/2006 · Bellinzona 9 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1, __________
prevenuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo da novembre 2004 al febbraio 2005, ripetutamente acquistato da __________ buste dosi di cocaina per un quantitativo complessivo di 20 grammi circa, ricevendone pure altri due gratuitamente, il tutto interamente usato per proprio consumo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 9 agosto 2006 n. 2822/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2822/2006 del 9 agosto 2006.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 700.- (settecento) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 84.00 testi
fr. 184.00 totale