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10.2006.374 • PP TI 10.2006.374 Generato dall'IA

Document Forgery for Undue Profit in Property Transaction

Numero d'incarto 10.2006.374
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of document forgery for creating and using a falsified execution office extract, which falsely indicated no ongoing enforcement proceedings or asset deficiency certificates against their son, when in reality there were numerous such proceedings totaling substantial amounts, in order to secure an undue profit from a property owner regarding a rental apartment. The court confirmed the substance of the accusation, convicting the defendant under Article 251 section 1 of the Criminal Code, and sentenced them to a fine of 15 daily penalty units at 30 each, totaling 450, plus a 300 fine, with the execution of the main penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, and ordered the conviction to be recorded in the judicial register.

Regesto Legislator

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Art. 251 cifra, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 251 cpv. 1 CP, Art. 106 cpv. 2 CP; Document Forgery for Undue Profit in Property Transaction: The court confirmed the substance of the accusation, convicting the defendant under Article 251 section 1 of the Criminal Code, and sentenced them to a fine of 15 daily penalty units at 30 each, totaling 450, plus a 300 fine, with the execution of the main penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, and ordered the conviction to be recorded in the judicial register.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsità in documenti casellario giudiziale perseguimento penale per truffa procedura esecutiva immobile locato esecuzione delle pene allestire un estratto falso dell'Ufficio esecuzione fallimenti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 251 cifra 1 CP

This article defines the crime of forgery in documents for which the accused was declared guilty in the final order.

art. 369 CP

This article is cited in the order regarding the cancellation of the conviction record.

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Testo completo

LESA 1

Incarto n. 10.2006.374 DA 2729/2006 · Bellinzona 2 maggio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di falsità in documenti, per avere, a Lugano e a __________, nel corso del mese di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito profitto, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio per avere presentato a __________, proprietaria dell’immobile sito in Via __________ a __________ presso il quale il figlio __________ ha in locazione un appartamento, un estratto dell'ufficio esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________ da lei stessa falsificato, sul quale, contrariamente al vero, si attestava che non vi erano procedure esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di carenza beni a nome del figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo risultano 32 esecuzioni in corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati di carenza beni per complessivi frs. 46'061,65;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP, in collegamento con gli artt. 18, 36, 41, 62 e 63 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2729/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese di fr. 100.--.

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 agosto 2006;

indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al quale è comparsa l’accusata, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la quale chiede in via principale il proscio-glimento, in via subordinata che la pena venga sensibilmente ridotta;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di falsità in documenti, per avere, a Lugano e a __________, nel corso del mese di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito profitto, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio per avere presentato a __________, proprietaria dell’immobile sito in Via __________ a __________ presso il quale il figlio __________ ha in locazione un appartamento, un estratto dell'ufficio esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________ da lei stessa falsificato, sul quale, contrariamente al vero, si attestava che non vi erano procedure esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di carenza beni a nome del figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo risultano 32 esecuzioni in corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati di carenza beni per complessivi frs. 46'061,65?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 cpv. 1 CP; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2729/2006 del 31 luglio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza, dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 300.--*totale