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10.2006.366 • PP TI 10.2006.366 Generato dall'IA

Defamation and Insult Conviction and Partial Acquittal

Numero d'incarto 10.2006.366
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with defamation for writing a letter accusing the injured party of being a swindler and with insult for calling the injured party a "bastard" in a separate communication. Following an opposition to the initial accusation decree, the court found the defendant guilty of defamation based on the letter, concluding the accusation of being a swindler was capable of damaging the injured party's reputation, but acquitted the defendant of the insult charge, applying the principle of *in dubio pro reo*. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ordered to pay court costs, and the conviction was ordered to be recorded in the criminal registry, subject to later cancellation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "bastardo" e accusarla di essere un truffatore (tramite uno scritto inviato ad una terza persona).

Parole chiave

Generato dall'IA
diffamazione accusa penale ingiuria uso di un documento falso sanzione disciplinare del notaio oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 68 cifra
177 CP richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;
Art. 49 cifra
500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 106 cpv. 3 CPS
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Art. 276 cpv. 2 CPP
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
Art. 173 CP
Used to convict the accused for the crime of defamation.
Art. 106 cpv. 2 CP
Used to set the substitute detention period for the fine.
Art. 369 CP
Used to determine the period after which the conviction will be cancelled from the judicial record.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 173 CP

Used to convict the accused for the crime of defamation.

art. 106 cpv. 2 CP

Used to set the substitute detention period for the fine.

art. 369 CP

Used to determine the period after which the conviction will be cancelled from the judicial record.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.366 DA 2748/2006 · Bellinzona 2 maggio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. diffamazione,

per avere, a __________, il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI

1 di essere un truffatore;

2. ingiuria,

per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “*bastardo*”;

reati previsti dagli art. 173,

177 CP richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2748/2006 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 agosto 2006;

indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato e la parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

si procede all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile, la quale dichiara di non avere pretese da fare valere;

sentito per ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. diffamazione, per avere, a __________, il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI

1 di essere un truffatore?

1.2. ingiuria, per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “*bastardo*”?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1, 173 CP; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1. e 3; negativamente al quesito posto sub 1.2.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2748/2006 del 31 luglio 2006.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.-- (trecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di ingiuria in virtù del principio *in dubio pro reo*;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale