Traffic Violation Opposition Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accused person was charged with a traffic violation and driving while impaired, based on an accusation proposal carrying a fine and judicial fees. The accused subsequently filed an opposition to this proposal, but the court found that the opposition was filed after the statutory fifteen-day deadline following proper notification of the accusation decree. Therefore, the court ruled the opposition inadmissible, leaving the original penalty proposal to become final and be returned to the Public Prosecutor for execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, art. 208 e 210 CPP; Traffic Violation Opposition Inadmissibility: The accused subsequently filed an opposition to this proposal, but the court found that the opposition was filed after the statutory fifteen-day deadline following proper notification of the accusation decree. Therefore, the court ruled the opposition inadmissible, leaving the original penalty proposal to become final and be returned to the Public Prosecutor for execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe opposition was declared inadmissible because it was late, referencing the articles that govern the deadline for filing opposition.
These articles were cited in the reasoning to establish the procedural rule regarding the time limit for opposition, which is the basis for the decision to deem the opposition inadmissible in order 1.
Although the decision only states the opposition is 'irricevibile' (inadmissible), the reasoning explicitly mentions Art. 208 and 210 CPP as the basis for the relevant time limit, which dictates the procedural outcome in order 1.
Testo completo
1. LESA 1 2. LESA 2
Incarto n. 10.2006.358 DA 2415/2006 · Bellinzona 5 settembre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuta colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine;
fatti avvenuti il __________ sull’autostrada __________ in territorio di __________;
reati previsti dagli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 2 LCStr;
e meglio come al decreto d’accusa n. 2415/2006 di data 10 luglio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 500.-.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta in data __________ dall'accusata;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusata e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio di __________ il __________;
che tale atto le è stato regolarmente notificato il __________ (cfr. verifica postale);
che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il __________;
che l’opposizione interposta da ACCU 1, inoltrata unicamente il __________ (cfr. act 8), risulta pertanto tardiva;
che nulla muta al riguardo la giustificazione per la reazione tardiva addotta dall’accusata (cfr. al riguardo anche act 3);
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.