Pharmaceutical Secretary Forgery of Insurance Policy for Clinical Trial Approval
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, in their capacity as an administrative secretary for a pharmaceutical company involved in clinical trials, was charged with document forgery for intentionally altering an insurance policy in November 2002 to meet conditional requirements set by a regulatory body, thus securing the necessary authorization to proceed with a clinical study and receive agreed-upon remuneration. Following the defendant's objection to the initial accusation decree, the court found the defendant guilty of document forgery under Article 251 Part 1 of the Penal Code, reasoning that the alteration of the insurance document was done with the intent to secure an undue profit and expedite regulatory approval, and subsequently sentenced the defendant to ten days of detention suspended for a two-year probationary period, along with payment of judicial fees and the mandatory registration of the conviction in the criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 251 cifra, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 251 cifra 1 CPS, art. 41 cifra 4 CPS; Pharmaceutical Secretary Forgery of Insurance Policy for Clinical Trial Approval: Following the defendant's objection to the initial accusation decree, the court found the defendant guilty of document forgery under Article 251 Part 1 of the Penal Code, reasoning that the alteration of the insurance document was done with the intent to secure an undue profit and expedite regulatory approval, and subsequently sentenced the defendant to ten days of detention suspended for a two-year probationary period, along with payment of judicial fees and the mandatory registration of the conviction in the criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of document forgery, for which the defendant was declared guilty in the operative part.
This article regulates the cancellation of the criminal record entry, which was ordered in the final decision.
This article regulates the cancellation of the criminal record entry, which was ordered in the final decision.
These procedural articles were cited in relation to the basis for the judgment, although they are not strictly dispositive orders regarding the outcome or costs.
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This procedural article was cited concerning the requirement/waiver of a written reasoned decision, which is noted in the conclusion of the judgment.
This article was cited regarding the basis for the judgment.
Testo completo
LESA 1 Incarto n. 10.2006.34 DA 54/2006 · Bellinzona 17 maggio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di falsità in documenti, per avere, ad __________, in data 22 novembre 2002, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato ed utilizzato documenti falsi o alterato ed utilizzato documenti veri, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti e meglio, per avere, nella sua qualità di segretaria amministrativa e di addetta alle assicurazioni di qualità degli studi clinici della ditta farmaceutica __________, __________, falsificato la polizza assicurativa n. __________ del 18 novembre 2002 emessa da __________, __________, atta a coprire la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di soggetti, nonché quella degli sperimentatori nei loro confronti, modificandone personalmente alcuni parametri, in quanto richiesti a titolo condizionale dal LESA 1 per il rilascio della predetta autorizzazione, al fine di ottenere per la __________ in modo più celere dal LESA 1 e da __________ (__________) il necessario consenso per procedere allo studio clinico __________ e per assicurarsi dal cliente/sponsor __________, __________ (__________), la remunerazione pattuita;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 16 gennaio 2006 n. DA 54/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 17 maggio 2006, al quale ha partecipato l’imputata, assistita dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento in quanto non sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 54/2006 del 16 gennaio 2006?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 251 cifra
1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti ad __________ il 22 novembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 54/2006 del 16 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale