State v. Defendant (Traffic Speeding Acquittal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of a traffic violation for driving approximately 190 km/h in a zone with a 120 km/h limit, based on the pursuing police vehicle's speedometer, which the defendant admitted to driving at least 130 km/h. Following the defendant's opposition to the accusation decree, the court acquitted the defendant of the traffic offense, ruling that there was an absence of objective corroborating evidence regarding the exact speed, thereby applying the principle of *in dubio pro reo*, and consequently ordered the State to bear the legal costs and awarded the defendant CHF 700 in recoverable expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, Art. 49 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 90 cifra 1 LCStr; State v. Defendant (Traffic Speeding Acquittal): Following the defendant's opposition to the accusation decree, the court acquitted the defendant of the traffic offense, ruling that there was an absence of objective corroborating evidence regarding the exact speed, thereby applying the principle of *in dubio pro reo*, and consequently ordered the State to bear the legal costs and awarded the defendant CHF 700 in recoverable expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe acquittal is explicitly stated regarding the charge under this article (infraction to traffic rules).
Mentioned in relation to the rights of the parties regarding the reasoned decision and appeal, although the final orders confirm no reasons were requested.
Testo completo
Incarto n. 10.2006.330 DA 2688/2006 · Bellinzona 13 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione,
per aver circolato con la vettura Peugeot targata __________ (recte: __________) alla velocità di circa di 190 Km/h (e da lui ammessa in almeno 130 Km/h) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri (recte: tachimetro) della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti il 18 maggio 2006 sul tratto dell'autostrada A2 fra __________ e __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra
1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 24 luglio 2006 n. 2688/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 13 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, rilevando la totale assenza di riscontri oggettivi circa l’infrazione in parola, chiede il proscioglimento, con l’assegnazione di un importo di fr. 1'000.--a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando l’assenza di riscontri oggettivi in merito alla velocità, in virtù del principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2688/2006 del 24 luglio 2006;
carica la tassa e le spese allo Stato;
assegna al signor ACCU 1 fr. 700.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 spese di inchiesta
fr. 400.00 totale