Stolen Vehicle, Extreme DUI, Narcotics, and Repeated Driving After Revocation Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of use of a stolen vehicle, driving while severely intoxicated (with a blood alcohol level between 2.25 and 2.66 g/L) and under the influence of narcotics (cannabis derivatives), and repeated driving after indefinite license revocation. The court convicted the accused on all counts, sentencing them to 320 hours of community service and a fine of 500, while ordering the registration of the conviction; however, the court chose not to revoke a previously suspended 90-day detention sentence, instead extending its probation period by one year, as the defendant expressed remorse and a desire for rehabilitation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 cifra, Art. 95 cifra, Art. 49 cifra, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 252 CPP; Stolen Vehicle, Extreme DUI, Narcotics, and Repeated Driving After Revocation Case: The court convicted the accused on all counts, sentencing them to 320 hours of community service and a fine of 500, while ordering the registration of the conviction; however, the court chose not to revoke a previously suspended 90-day detention sentence, instead extending its probation period by one year, as the defendant expressed remorse and a desire for rehabilitation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part to establish guilt for theft of use (furto d'uso).
Cited in the operative part to establish guilt for driving while impaired (guida in stato di inattitudine).
Cited in the operative part to establish guilt for repeated driving without a license (guida senza licenza di condurre o nonostante revoca).
Cited in the operative part regarding the conversion of the community service penalty.
Cited in the operative part regarding the substituted custodial sentence for non-payment of the fine.
Cited in the operative part regarding the decision not to revoke the conditional suspension of the previous sentence.
Cited in the operative part regarding the period after which the conviction will be erased from the criminal record.
Testo completo
Incarto n. 10.2006.322 DA 2431/2006 · Bellinzona 29 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. furto d’uso,
per aver sottratto l’autovettura Ford targata __________ di __________ , per farne uso;
fatti avvenuti a Gordola il 15.03.2006;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
2. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo:
2.1. in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.25 - max. 2.66 grammi per mille);
2.2. sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 9.05.2006 risultata positiva per i derivati della canapa;
fatti avvenuti a Locarno il 15.03.2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;
3. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver
ripetutamente condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 21.06.1991 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a Locarno il 15.03.2006 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 10 luglio 2006 n. 2431/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 700.00, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 12.01.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 luglio 2006;
indetto il dibattimento in data 29 marzo 2007, al quale ha preso parte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale spera di essere capito, e afferma di avere una famiglia, che egli desidera onorare; soggiunge che, al momento, ha stabilito una buona relazione con il suo medico curante e reputa di trovarsi attualmente in una situazione familiare e personale favorevole. Per finire, egli dichiara di essere disposto a prestare lavoro di pubblica utilità e di rimettersi al giudizio del giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di:
1.1. furto d’uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr,
per aver sottratto
a Gordola il 15.03.2006,
l’autovettura Ford targata __________ di __________ , per farne uso?
1.2. Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr, per aver condotto,
a Locarno il 15.03.2006,
l'autovettura Ford targata __________ essendo:
1.2.1. in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.25 - max. 2.66 grammi per mille);
1.2.2. sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 9.05.2006 risultata positiva per i derivati della canapa?
1.3. Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr, per aver ripetutamente condotto,
a Locarno il 15.03.2006,
l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 21.06.1991 per un periodo indeterminato?
2. In caso di risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena a lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 12.01.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS)?
5. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
6. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
91 cpv. 1 e 2, 94 cifra 1 cpv. 1 e 95 cifra 2 LCStr; art. 35 segg., 42 segg.,
47 segg., 49, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU
autore colpevole di:
1. furto d'uso, art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr,
per aver sottratto
a Gordola il 15.03.2006,
l’autovettura Ford targata __________ di __________ , per farne uso;
2. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr,
per aver condotto
a Locarno il 15.03.2006,
l'autovettura Ford targata __________ essendo:
in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.25 - max. 2.66 grammi per mille); e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 9.05.2006 risultata positiva per i derivati della canapa;
3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr, per aver condotto,
a Locarno il 15.03.2006,
l’autovettura
surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 21.06.1991 per un periodo indeterminato;
condanna ACCU 1
1. a un lavoro di pubblica utilità di 320 (trecentoventi) ore da prestare;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 12.01.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga di 1
(uno) anno il periodo di prova.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale