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10.2006.302 • PP TI 10.2006.302 Generato dall'IA

Illicit Prostitution and Residency Violation Conviction

Numero d'incarto 10.2006.302
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with illicit exercise of prostitution for failing to notify cantonal police of the activity during specified periods, and for violating foreign residency laws by engaging in gainful employment without the required residency permit. The court found the defendant guilty on both counts, sentencing her to a fine of 500 francs, with a substitute penalty of five days arrest for non-payment, and ordered her to pay 300 francs in judicial fees and costs, while ruling against recording the conviction in the criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 199 CP, Art. 49 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 23 cpv. 6 LDDS, Art. 106 cpv. 2 CP; Illicit Prostitution and Residency Violation Conviction: The court found the defendant guilty on both counts, sentencing her to a fine of 500 francs, with a substitute penalty of five days arrest for non-payment, and ordered her to pay 300 francs in judicial fees and costs, while ruling against recording the conviction in the criminal record.

Parole chiave

Generato dall'IA
casellario giudiziale violazione degli oneri dell'autorizzazione reati sessuali eccezione di illegalità detenzione di stupefacenti reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 199 CP

Cited as the legal basis for declaring the defendant guilty of illicit exercise of prostitution.

art. 23 cpv. 6 LDDS

Cited as the legal basis for declaring the defendant guilty of contravention of the Foreigners Act regarding residence and domicile.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited to set the substitute detention period in case of non-payment of the fine.

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Testo completo

Incarto n. 10.2006.302 DA 2297/2006 · Bellinzona 30 gennaio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,

per avere, presso l’EP __________ a __________, nei periodi 7.07.2005 sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al 6.03.2006 e infine dal 5.06.2006 al 20.06.2006, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;

2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 199 CP, 23 cpv. 6 LDDS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 23 giugno 2006 n. 2297/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr.

500.00 (cinquecento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.

50.00 (cinquanta).

ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 giugno 2006;

indetto il dibattimento 30 gennaio 2007, al quale è comparsa l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore, avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1. esercizio illecito della prostituzione, per avere, presso l’EP __________ a __________, nei periodi 7.07.2005 sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al 6.03.2006 e infine dal 5.06.2006 al 20.06.2006, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale?

1.2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 199 CP, 23 cpv. 6 LDDS;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub* 1.1., 1.2.; negativamente al quesito posto *sub* 3, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) e di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2297/2006 del 23 giugno 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.-- (trecento);

dispone che non si faccia luogo all'iscrizione della condanna a casellario giudiziale;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 800.--*totale