Battery and Insult Conviction with Civil Damages Referred
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of simple battery (lesioni semplici) for intentionally slapping the victim repeatedly, causing the victim to fall and hit their head, and for insult (ingiuria) for calling the victim a derogatory term, despite the defense seeking acquittal or reclassification to minor battery (vie di fatto). The court convicted the defendant on both counts, imposing a fine of 600 francs, ordering payment of judicial fees and 500 francs for legal costs (ripetibili), while referring the victim's civil claims for damages (including replacement eyeglasses) to the competent civil court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 49 cifra, art. 123 cifra 1 CP, art. 177 CP, art. 49 cifra 4 CP; Battery and Insult Conviction with Civil Damages Referred: The court convicted the defendant on both counts, imposing a fine of 600 francs, ordering payment of judicial fees and 500 francs for legal costs (ripetibili), while referring the victim's civil claims for damages (including replacement eyeglasses) to the competent civil court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the finding of guilt for simple bodily harm (lesioni semplici).
Cited as the legal basis for the finding of guilt for insult (ingiuria).
Cited as the basis for ordering the cancellation of the conviction from the criminal record after one year under certain conditions.
Cited generally in the context of the decision, likely pertaining to costs or related penalties, though the specific application is in the operative part regarding costs.
Cited generally in the context of the decision, likely pertaining to costs or related penalties, though the specific application is in the operative part regarding costs.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.29 DA 3913/2005 · Bellinzona 6 aprile 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici, per avere, a __________, il 20 giugno 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per avere colpito ripetutamente con sberle CIVI 1 che a seguito dei colpi ricevuti cadeva al suolo picchiando violentemente il capo, provocandole le lesioni attestate nel certificato medico del Dr. med __________ __________ dell’Ospedale regionale di Lugano agli atti;
2. ingiuria,
per avere, a __________, il 20 giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di *puttana* e *stronza*;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 3913/2005 di data 20 ottobre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore, la parte civile e la patrocinatrice di parte civile mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera
10 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
viene prospettato all’accusata il reato di vie di fatto;
sentita la patrocinatrice di parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e postula il risarcimento dell’importo di fr. 1'699.- per la sostituzione degli occhiali, nonché fr. 1'100.- per ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di lesioni semplici, subordinatamente la derubricazione dello stesso in vie di fatto, come pure il proscioglimento dal reato di diffamazione; si oppone inoltre alle pretese di parte civile;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto
1.2. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 1'699.- e il versamento di fr. 1'100.- per ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 41, 63, 66, 68 CP, 123 cifra 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni semplici di lieve entità per avere, a __________, il 20 giugno 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per avere colpito ripetutamente con sberle CIVI 1, provocandole le lesioni attestate nel certificato medico del Dr. med __________ dell’Ospedale regionale di Lugano agli atti;
e di ingiuria per avere, a __________, il 20 giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di *stronza*.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 600.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- e di fr. 500.- per ripetibili;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per ogni pretesa di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 850.00 totale