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10.2006.289 • PP TI 10.2006.289 Generato dall'IA

Property Damage, Insult, and Criminal Threats Conviction

Numero d'incarto 10.2006.289
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of property damage for intentionally destroying household items belonging to the former spouse during a fit of anger, as well as insult for calling the former spouse a coward, and making criminal threats via a voicemail and SMS promising harm to the former spouse and an associate. The court, having already deemed the criminal penalty aspects of the accusation decree final (except for the civil claims), convicted the defendant based on the established facts and ordered the defendant, who failed to appear at the hearing, to pay the former spouse compensation totaling CHF 2,836.80, covering material damages, moral damages, and legal costs, while referring all other civil claims to the competent civil forum.

Regesto Legislator

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Art. 307 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 94 CPP, art. 267 CPP, art. 268 CPP; Property Damage, Insult, and Criminal Threats Conviction: The court, having already deemed the criminal penalty aspects of the accusation decree final (except for the civil claims), convicted the defendant based on the established facts and ordered the defendant, who failed to appear at the hearing, to pay the former spouse compensation totaling CHF 2,836.80, covering material damages, moral damages, and legal costs, while referring all other civil claims to the competent civil forum.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio minaccia nel diritto penale indennità per torto morale ingiuria sanzione penale aspetti giuridici risarcimento parziale alla parte civile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 273 e segg. CPP

These articles govern the procedure for the trial following the objection to the indictment, which is the basis for the final decision on the merits.

art. 94 CPP

Cited in the preamble, likely relating to the court's jurisdiction or general procedural framework for the judgment.

art. 267 CPP

Cited in the preamble, relating to procedural matters leading to the judgment.

art. 268 CPP

Cited in the preamble, relating to procedural matters leading to the judgment.

art. 39 LTG

Cited in the preamble, relating to the general procedural framework applicable in the Cantonal context.

art. 11

Cited in the context of the offenses committed (damaging property, insult, threat) in the initial decree, but not explicitly used in the final dispositive orders (1-4).

art. 41 cifra 1 CP

Cited in the context of the offenses committed (damaging property, insult, threat) in the initial decree, but not explicitly used in the final dispositive orders (1-4).

art. 144 cpv. 1 CP

Cited in the context of the offenses committed (damaging property, insult, threat) in the initial decree, but not explicitly used in the final dispositive orders (1-4).

art. 177 CP

Cited in the context of the offenses committed (damaging property, insult, threat) in the initial decree, but not explicitly used in the final dispositive orders (1-4).

art. 180 cpv. 1 CP

Cited in the context of the offenses committed (damaging property, insult, threat) in the initial decree, but not explicitly used in the final dispositive orders (1-4).

art. 70 cpv. 2 LTG

This article is not explicitly cited in the dispositive section of the final orders (1-4).

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Testo completo

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2006.289 DA 1983/2006 · Bellinzona 16 gennaio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. danneggiamento, per avere, a __________ in data 02.03.2004, colto da un impeto d’ira, intenzionalmente danneggiato un vassoio, una stanga porta abiti, una libreria, travolgendola, un tavolino da salotto, prendendolo a calci, una lampada alogena, facendola cadere a terra, oggetti in uso alla ex consorte CIVI 1 (danno non quantificato dalla parte civile);

2. ingiuria,

per avere, a __________ in data 02.03.2004, offeso l’onore di CIVI 1, dandole della “*vigliacca*”;

3. minaccia,

per avere, in data 29.05.2005, incusso timore a CIVI 1, che si trovava a Lugano, minacciandola:

· con le seguenti affermazioni proferite telefonicamente e rimaste salvate sulla segreteria telefonica dell’utenza mobile in uso alla vittima (079/__________): “*(…) CIVI 1 fai attenzione a quello che fai, ho amici degli amici degli amici che hanno una cura per te, rispondi al telefono ma non far rispondere al tuo amico, fai attenzione a quello che fai perché ci metto poco a venirti a prendere, fai attenzione tu e il tuo amico o qualsiasi che ti scopi*”,

· con il messaggio SMS del seguente tenore inviato alla summenzionata utenza telefonica mobile: “CIVI 1 *attenta a quello che fai! Io ci metto poco a venirti a togliere di mezzo a te e a qualche amico tuo che ti scopi (…)”*;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 11, 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 8 giugno 2006 n. 1983/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente foro civile.

3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________, ma l'ammonisce formalmente;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla parte civile, limitatamente al dispositivo n. 2, in data 22 giugno 2006;

indetto il dibattimento 16 gennaio 2007, al quale sono comparsi la parte civile, CIVI 1, __________, e il suo patrocinatore, Avv. PR 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali considerato che il Signor ACCU 1, benché regolar-mente citato, non è comparso;

data lettura del decreto d'accusa;

dato atto che l’opposizione interposta dalla parte civile è limitata al dispositivo n. 2, per cui, per il resto, il decreto d’accusa DA 1983/2006 è cresciuto in giudicato;

sentito il teste __________ , __________, da __________, in __________, coniugato, funzionario di banca; è cognato della parte civile; il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

il patrocinatore della parte civile, il quale ha postulato un risarcimento a titolo di danno di totali fr. 3'666.20 (fr. 1'078.60 per danni materiali e torto morale + fr. 2'587.60 per spese legali), come a istanza 25 luglio 2006 e relativo aggiornamento della nota;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Devono essere accolte le pretese di parte civile e se sì in quale misura?

2. A chi le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 94, 267, 268, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti, dà atto che il decreto d’accusa n. 1983/2006 è regolarmente cresciuto in giudicato, ad eccezione del dispositivo n. 2; di conseguenza gli atti sono ritornati al Procura-tore Pubblico per i suoi relativi incombenti;

condanna ACCU 1

1. al risarcimento alla parte civile CIVI 1, __________, di complessivi fr. 2'836.80 (duemilaottocentotrentasei&ottanta), così composti: fr. 28.60 per una stanga porta abiti, fr. 120.— per una libreria, fr. 450.— per un tavolino da salotto, fr. 180.— per una lampada alogena, fr. 300.-- per torto morale e fr. 1'758.20 per spese legali, pari a 5 ore a fr. 250.— l’una + fr. 384.— di spese + fr. 124.20 di IVA;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.-- (trenta) e delle spese giudiziarie di fr. 70.-- (settanta);

rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

avvertito il condannato che può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia; per tasse, spese e risarcimenti la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 30.-- tassa di giustizia

fr. 30.-- spese giudiziarie

fr. 40.-- testi

fr. 100.--*totale