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10.2006.263 • PP TI 10.2006.263 Generato dall'IA

Acquittal in Maintenance Obligation Neglect Case

Numero d'incarto 10.2006.263
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The accused was charged with failing to meet maintenance obligations by neglecting to pay court-ordered support for his daughter, resulting in arrears of 32,500 francs paid by the social assistance office between 2001 and 2005, despite having the means to pay. Following the presentation of evidence and arguments from the defense counsel requesting acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the charge of neglecting maintenance obligations, ordering the state to bear the judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 217 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal in Maintenance Obligation Neglect Case: Following the presentation of evidence and arguments from the defense counsel requesting acquittal, the court ultimately acquitted the accused of the charge of neglecting maintenance obligations, ordering the state to bear the judicial costs.

Parole chiave

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trascuranza degli obblighi di mantenimento obbligo di pagamento prova insufficiente dell'aggravamento clinico spese di assistenza mancato anticipo delle spese garanzia di locazione non pagata Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 217 cpv. 1 CP

This article defines the crime for which the accused was acquitted by the court.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the right to request the written reasoning of the judgment, which is a procedural note accompanying the final decision.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.263 DA 1901/2006 · Bellinzona 17 novembre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1, difeso da: Avv. DI 1, __________, prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia __________ (__________), e per essa all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, i contributi alimentari stabiliti con il decreto supercautelare 18.01.2001 dal Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi Frs. 32'500.-, per il periodo 01.01.2001-31.3.2005;

fatti avvenuti ad __________ e a __________, nel periodo 01.01.2001-31.3.2005;

reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1901/2006 di data 23 maggio 2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg.,

273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1901/2006 del 23 maggio 2006.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona, Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 250.00 totale