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10.2006.256 • PP TI 10.2006.256 Generato dall'IA

Property Damage Acquittal Due to Boundary Dispute and Lack of Intent

Numero d'incarto 10.2006.256
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court acquitted the defendant of property damage for allegedly pulling down a wire mesh fence erected by the civil party near the property line, despite the prosecutor seeking a fine based on the accusation. The court reasoned for acquittal by accepting the defense's argument that the fence was placed on the accused's property, potentially making it an accessory to the land, and that the objective and subjective elements of the crime, specifically the intent to cause damage, were lacking, furthermore suggesting the civil party's action constituted an abuse of right, leading to the state bearing the court costs and fee.

Regesto Legislator

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Art. 144 cpv. 1 CPS, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 39 LTG, art. 9 e segg. CPP; Property Damage Acquittal Due to Boundary Dispute and Lack of Intent: The court reasoned for acquittal by accepting the defense's argument that the fence was placed on the accused's property, potentially making it an accessory to the land, and that the objective and subjective elements of the crime, specifically the intent to cause damage, were lacking, furthermore suggesting the civil party's action constituted an abuse of right, leading to the state bearing the court costs and fee.

Parole chiave

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delitto contro i beni causa civile fondamento dell'azione beni statali diritto di proprietà responsabilità per caso fortuito divelto la rete metallica posta a confine fra due fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 144 cpv. 1 CPS
This article defined the crime of damage for which the accused was acquitted.
Art. 49 cifra
500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 106 cpv. 3 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited in relation to the notification of the right to appeal and request for written reasoning.
art. 39 LTG
Cited among the general provisions governing the procedure before the decision.
art. 9 e segg. CPP
Cited among the general procedural provisions.
art. 273 e segg. CPP
Cited among the general procedural provisions concerning the trial.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 cpv. 1 CPS

This article defined the crime of damage for which the accused was acquitted.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the notification of the right to appeal and request for written reasoning.

art. 39 LTG

Cited among the general provisions governing the procedure before the decision.

art. 9 e segg. CPP

Cited among the general procedural provisions.

art. 273 e segg. CPP

Cited among the general procedural provisions concerning the trial.

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Testo completo

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2006.256 DA 1870/2006 · Bellinzona 12 dicembre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di danneggiamento,

per avere, a __________ in data imprecisata della prima decade del mese di aprile 2006, divellendola, danneggiato la rete metallica di cinta posata da CIVI 1 a ridosso del confine fra il di lei fondo e il sedime dell’autore (danno non quantificato dalla parte civile);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. DA 1870/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 maggio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 12 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, il patrocinatore della parte civile e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa non essendoci alcuna valida giustificazione per l’agire dell’accusato;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo assistito, poiché nella fattispecie difettano gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento. In primo luogo egli evidenzia che la rete metallica era stata posata sul fondo dell’accusato, quindi era divenuta un accessorio del fondo di sua proprietà. In secondo luogo egli sostiene che il suo assistito non avesse alcuna volontà di creare un danno alla parte civile. Quest’ultima non ha inoltre alcun diritto di riposare sul confine la rete metallica. Egli, citando la sentenza del Tribunale federale DTF

118 IV 291, osserva infine con l’agire della parte civile configuri un abuso di

diritto;

sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale rileva come non vi siano agli atti prove del fatto che la rete sia stata posata sul fondo dell’accusato. Egli riconferma pertanto la propria pretesa;

sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce le proprie allegazioni e richieste;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1870/2006 del 22 maggio 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1 fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 160.00 spese giudiziarie

fr. 310.00 totale