DUI and Cocaine Use Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while intoxicated with a blood alcohol level between 1.89 and 2.21 per mille, as well as for infractions related to the unauthorized procurement and personal consumption of cocaine over several years. Following the defendant's admission to the facts and request for a suspended sentence due to potential professional repercussions, the court convicted the defendant on all counts, imposing a sentence of 30 days of detention, partially cumulative to a previous suspended sentence, and a fine of CHF 1,500; the court granted the conditional suspension for the new detention, extended the probation period for a prior suspended sentence by one year, and forgoing an extension of the registration period for a prior fine, while ordering the entry of the conviction in the criminal record.
Regesto Legislator
Ufficialecircolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.89 - max 2.21 gr/mille); procurato a tossicomani almeno 5 gr di cocaina; consumo di almeno 10 gr di cocaina
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of driving under the influence based on this provision.
The defendant was declared guilty of drug infringement based on this provision.
The defendant was declared guilty of drug misdemeanor based on this provision.
Cited in the dispositive regarding the commutation of the fine into arrest if not paid.
Applied to decide on the non-revocation and extension of the probation period for a previous suspended sentence and for the formal warning regarding an earlier fine.
Cited in the order concerning the cancellation of the entry in the criminal record.
Cited regarding the rights of appeal and request for written grounds of the judgment, although the final order itself does not explicitly use it for disposal, it pertains to procedural final warnings.
Testo completo
Incarto n. 10.2006.254 DA 1827/2006 · Bellinzona 12 dicembre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per avere, a __________ in data 9 aprile 2006, circolato al volante della vettura Renault Megane targata __________ in stato di comprovata ebrietà (alcolemia: minima 1.89/massima 2.21 grammi per mille);
2. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, in diverse località del Cantone Ticino, nel periodo luglio 2002/giugno 2005, procurato a tossicomani locali, di nome “__________”, “__________” e “__________” e terzi non meglio identificati, che gli anticipavano i soldi
necessari, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 5 grammi, sostanza previamente acquistata da sconosciuti e da __________ al prezzo di medio di fr.
130.--/150.-- il grammo;
3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel periodo maggio 2003/giugno 2005, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, 19 cifra 1, 19a LStup; richiamati gli art. 41 cifra
3 cpv. 2, 68 cifra 2 CPS, 31 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. DA 1827/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con decisione 18 dicembre 2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5. Non prolunga il periodo di iscrizione della multa di fr. 500.-- (cinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21 luglio 2003 ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2006, al quale ha partecipato l’accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale riconosce i
fatti e postula che gli venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto un’espiazione potrebbe avere pesanti ripercussione anche dal punto di vista professionale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
1.3 Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 18 dicembre 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. Deve essere mantenuto il periodo di iscrizione della multa di fr. 500.-- decretata nei suoi confronti il
21 luglio 2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 31 cpv. 2, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, 19 cifra 1, 19a LStup; 41 cifra 3 cpv. 2, 68 cifra 2 CPS;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,
2. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti a __________ il 9 aprile 2006, in diverse località del Cantone Ticino nel periodo luglio 2002/giugno 2005, rispettivamente nel __________ nel periodo maggio 2003/giugno 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1827/2006 del 22 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con decisione 18 dicembre 2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
2. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 18 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
non prolunga il periodo di iscrizione della multa di fr. 500.-- (cinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 21 luglio 2003 ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2050.00 totale