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10.2006.234 • PP TI 10.2006.234 Generato dall'IA

Acquittal in Dog Attack Case Due to Lack of Intent

Numero d'incarto 10.2006.234
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual was charged with public endangerment for failing to adequately control their dog, which subsequently attacked another dog that was properly restrained on a public street. After reviewing the evidence presented during the trial, where the prosecuting authority requested confirmation of the initial accusation, the court acquitted the defendant of both the public endangerment charge and an additional charge of property damage because the established facts did not demonstrate the subjective element of intent (eventual dolus), as there was no prior indication that the dog posed a danger to others, resulting in the state bearing the costs of justice.

Regesto Legislator

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Art. 6 cifra, Art. 49 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 144 cpv. 1 CPS, art. 6 cifra 1 LOP; Acquittal in Dog Attack Case Due to Lack of Intent: After reviewing the evidence presented during the trial, where the prosecuting authority requested confirmation of the initial accusation, the court acquitted the defendant of both the public endangerment charge and an additional charge of property damage because the established facts did not demonstrate the subjective element of intent (eventual dolus), as there was no prior indication that the dog posed a danger to others, resulting in the state bearing the costs of justice.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo per l'incolumità pubblica abbandono per lesioni personali omicidio colposo crimine di aggressione tentata lesione personale semplice verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 cifra
reato previsto dall’art. 6 cifra 1 LOP,
Art. 49 cifra
200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited regarding the deadline for requesting the written grounds of the judgment.
Art. 144 cpv. 1 CPS
Cited as the legal basis for the charge of damage from which the defendant was acquitted.
art. 6 cifra 1 LOP
Cited as the legal basis for the charge of acts against public safety from which the defendant was acquitted.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 6 cifra 1 LOP

Cited as the legal basis for the charge of acts against public safety from which the defendant was acquitted.

art. 144 cpv. 1 CPS

Cited as the legal basis for the charge of damage from which the defendant was acquitted.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the deadline for requesting the written grounds of the judgment.

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Testo completo

LESA 1

Incarto n. 10.2006.234 DA 1579/2006 · Bellinzona 5 dicembre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di atti contro la pubblica incolumità, per aver omesso di adeguatamente custodire il suo cane, in particolare per averlo lasciato vagare liberamente, permettendogli così di aggredire il cane di proprietà di LESA 1 che lo teneva correttamente al guinzaglio mentre camminava sulla pubblica via;

fatti avvenuti a __________ il 4 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 6 cifra 1 LOP,

perseguita con decreto d’accusa del 2 maggio 2006 n. DA 1579/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 maggio 2006 dall’accusata;

indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusata e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

prospettato all’accusata l’estensione del decreto d’accusa al reato di danneggiamento;

sentita l'accusata, la quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’imputazione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di:

1.1. Atti contro la pubblica incolumità,

1.2. Danneggiamento,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 6 cifra 1 LOP; 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto che gli atti non permettono di ritenere che il caso in esame sia stato preceduto da casi analoghi o eventi che avrebbero dovuto indurre l’imputata a ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per gli altri animali, per cui viene a mancare l’elemento soggettivo dell’intenzionalità nella forma del dolo eventuale;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di:

1. atti contro la pubblica incolumità, art. 6 cifra 1 LOP,

2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1579/2006 del 2 maggio 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale