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10.2006.220 • PP TI 10.2006.220 Generato dall'IA

Narcotics Act Fine Opposition Admissibility and Waiver of Costs

Numero d'incarto 10.2006.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The accused was charged with a misdemeanor violation of the Narcotics Act between January 2003 and January 2006, for which a fine was proposed in a bill of indictment. The court ruled the opposition filed by the accused on May 2, 2006, was inadmissible because it was submitted beyond the fifteen-day deadline, calculated as having been received by the accused on March 7, 2006, based on the registered mail notification date of February 27, 2006; however, due to the specific circumstances, the court exceptionally waived the collection of any taxes or costs for the current judgment.

Regesto Legislator

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Art. 19a LStup, art. 208 e 210 CPP; Narcotics Act Fine Opposition Admissibility and Waiver of Costs: The court ruled the opposition filed by the accused on May 2, 2006, was inadmissible because it was submitted beyond the fifteen-day deadline, calculated as having been received by the accused on March 7, 2006, based on the registered mail notification date of February 27, 2006; however, due to the specific circumstances, the court exceptionally waived the collection of any taxes or costs for the current judgment.

Parole chiave

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legge sugli stupefacenti accusa commisurazione della multa proposta di giudizio contravvenzione bagatellare commisurazione della pena per traffico di stupefacenti opposizione tardiva.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 e 210 CPP

The opposition was declared inadmissible based on these procedural articles governing the deadline for opposition to the indictment proposal.

art. 208 e 210 CPP

These articles are cited in the grounds ('per questi motivi') immediately preceding the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 10.2006.220 DA 726/2006 · Bellinzona 23 maggio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

fatti avvenuti dal gennaio 2003 sino al 2 gennaio 2006 in Ticino;

reato previsto dall'art. 19a LStup;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 726/2006 di data 27 febbraio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta in data 2 maggio 2006 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________, via __________ – il 27 febbraio 2006 (cfr. timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);

che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 7 marzo 2006;

che l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 2 maggio 2006 e spedita per raccomandata il 5 maggio successivo, risulta dunque tardiva;

che data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.