Accused Fails to Timely Oppose Conviction Due to Late Mail Collection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accused party, found guilty of battery, property damage, and a public transport regulation violation under an accusation decree dated March 9, 2006, filed a written opposition on April 12, 2006. The court ruled the opposition inadmissible because the fifteen-day statutory period for objection, which commenced after the seven-day postal retention period following the March 9 notification, expired on April 1, 2006, making the April 12 filing late; furthermore, the court reasoned that the failure to collect the registered mail was solely the responsibility of the accused, rendering the accusation decree final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 208 segg. CPP, art. 208 e 210 CPP, art. 208 CPP; Accused Fails to Timely Oppose Conviction Due to Late Mail Collection: The court ruled the opposition inadmissible because the fifteen-day statutory period for objection, which commenced after the seven-day postal retention period following the March 9 notification, expired on April 1, 2006, making the April 12 filing late; furthermore, the court reasoned that the failure to collect the registered mail was solely the responsibility of the accused, rendering the accusation decree final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the applicable legal basis for handling the opposition, which resulted in its inadmissibility.
Cited in the reasoning section regarding the right to file an opposition, although the final order relies on the general 'art. 208 segg. CPP' for the outcome.
Cited in the reasoning section regarding the applicable deadline for opposition, although the final order relies on the general 'art. 208 segg. CPP' for the outcome.
Testo completo
1. CIVI 1 2. CIVI 2
Incarto n. 10.2006.187 DA 962/2006 · Bellinzona 16 maggio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con il segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 ,
siccome
ritenuto colpevole di vie di fatto, danneggiamento e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, e meglio come al decreto d’accusa no. DA 962/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 ,
vista l'opposizione interposta in data 12 aprile 2006 dall'accusato;
considerato che, secondo gli art. 208 e 210 CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro quindici giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 9 marzo 2006;
che tale decisione non è stata ritirata dall’accusato, sicché il Ministero pubblico gli ha trasmesso in data 23 marzo 2006 una copia per conoscenza del medesimo decreto (cfr. doc. 6);
che, nella fattispecie, il termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere, considerato il termine di giacenza di sette giorni (cfr. DTF 127 I 31, 34 c. 3a/aa), il 18 marzo 2006 e veniva a scadere il 1. aprile 2006;
che l'opposizione interposta da ACCU 1, __________, datata 12 aprile 2006, intimata il giorno stesso, risulta dunque tardiva;
che, di conseguenza, l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
che, dallo scritto di opposizione dell’imputato altresì non si evincono degli elementi che giustifichino la sua inosservanza del termine; in simili evenienze, il mancato ritiro della raccomandata va addossato esclusivamente al signor ACCU 1;
in applicazione degli art. 208 segg. CPP, pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico dell'opponente.
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Distinta spese a carico di ACCU 1, __________:
tassa di giustizia fr. 30.00
spese fr. 40.00
totale fr. 70.00