Architect v. Property Owner and Construction Manager (Copyright and Moral Rights)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn architect sought provisional measures against the property owner and construction manager, alleging copyright infringement due to their unauthorized use of architectural plans after the architect's mandate was terminated, and the removal of their name from the construction site advertising sign. The court found that the architectural plans qualified as protected works, and since the contract's referenced standards reserved copyright to the author, the continued use and proposed modifications of the plans by the defendants without full fee payment constituted a plausible copyright infringement necessitating the preservation of evidence, ordering the defendants to deposit the signed original plans. Furthermore, although the sign itself was not a protected work, the removal of the architect's name was deemed a plausible violation of the moral right of paternity, requiring the court to order the reinstatement of the architect's name on the billboard, while denying broader injunctions as disproportionate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 65 LDA, Art. 65 cpv. 2 LDA, Art. 9 pag, art. 28c a 28f CC, art. 9 LDA, Art. 66 LTF; Architect v. Property Owner and Construction Manager (Copyright and Moral Rights): The court found that the architectural plans qualified as protected works, and since the contract's referenced standards reserved copyright to the author, the continued use and proposed modifications of the plans by the defendants without full fee payment constituted a plausible copyright infringement necessitating the preservation of evidence, ordering the defendants to deposit the signed original plans. Furthermore, although the sign itself was not a protected work, the removal of the architect's name was deemed a plausible violation of the moral right of paternity, requiring the court to order the reinstatement of the architect's name on the billboard, while denying broader injunctions as disproportionate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for ordering the provisional measure for the preservation of evidence (deposit of original plans).
Cited as the legal basis for the imminence/actuality of the infringement of the author's right and the requirement for provisional measures.
Cited as being applicable by analogy for the remainder of the provisional measures regarding copyright.
Although discussed in the reasoning regarding the moral right (paternity), it is not explicitly cited in the operative section (dispositive) orders 1.1, 1.2, 2, or 3.
Not explicitly cited in the dispositive; costs were regulated under 'oneri processuali' citing reciprocity, not Art. 66 LTF (which relates to federal supreme court procedure).
Testo completo
Incarto n. 10.2006.16 · Lugano 14 dicembre 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
sedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello con petizione del 24 ottobre 2006 e con istanza cautelare di medesima data da
AT 1 rappr. dall’ RA 1 contro
CV 1 CV 2 tutti rappr. dall’ RA 2
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del 24 ottobre 2006 l’arch. AT 1 ha convenuto davanti a questa Camera CV 1 e CV 2, chiedendo che fosse accertato il suo diritto d’autore sui progetti denominati “residenza S__________”, in particolare il suo diritto esclusivo di determinare tempi e modalità della realizzazione della “Residenza S__________”, sul cartellone pubblicitario presente sul cantiere al fondo n. __________ RFD V__________ con il suo diritto esclusivo a essere menzionato come progettista della “Residenza S__________”; che fosse accertata la violazione da parte di CV 1 e di CV 2 del suo diritto di autore sui progetti e sul cartellone pubblicitario; che fosse ordinata la confisca presso i convenuti di ogni esemplare relativo al progetto “Residenza S__________”; che fosse fatto ordine ai convenuti di bloccare i lavori di costruzione relativi all’edificazione della “Residenza S__________” e di darne comunicazione al Municipio di L__________; che fosse fatto divieto ai convenuti di sostituire il cartellone pubblicitario sul cantiere, di riscrivere il suo nome quale progettista sul cartellone pubblicitario e infine che i convenuti siano condannati a rifondergli fr. 167'439.90 oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2006.
B. Nel medesimo allegato l’arch. AT 1 ha instato per l'adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari, chiedendo che fosse fatto ordine immediato ai convenuti di consegnare al Tribunale ogni esemplare relativo al progetto “Residenza S__________”, che fosse fatto divieto immediato ai convenuti di sostituire il cartellone pubblicitario sul cantiere e che fosse loro ordinato di riscrivere il suo nome quale progettista sul cartellone pubblicitario.
C. La giudice delegata ha convocato le parti il 21 novembre 2006 per il contraddittorio sull'istanza provvisionale. L’attore ha ribadito le proprie domande cautelari, mentre i convenuti vi si sono opposti e hanno chiesto, nella denegata ipotesi in cui l’istanza fosse accolta, la prestazione di garanzie per l’importo di fr. 200'000.-. Le parti non hanno offerto mezzi di prova oltre ai documenti versati agli atti e la discussione finale ha avuto luogo seduta stante.
e considerando
in diritto:
1. L’istante fonda le proprie domande provvisionali sulla protezione del diritto di autore, in particolare sugli art. 61 e 65 LDA. Egli imputa a CV 1, proprietaria del terreno su cui sorgerà la costruzione “Residenza S__________” in base ai suoi progetti architettonici, e a CV 2, incaricato dalla committente della direzione dei lavori, il plagio delle sue opere, consistenti nei piani per l’edificazione della nota residenza e nel cartellone pubblicitario esposto sul cantiere. Sostiene infatti l’attore che dopo la revoca dal mandato di direttore dei lavori i convenuti stanno utilizzando i suoi progetti senza il suo consenso e senza aver ottenuto la cessione dei diritti d’autore, in violazione di tale suo
diritto. L’istante rileva inoltre che i convenuti hanno cancellato il suo nome come progettista dal cartellone pubblicitario, recandogli così un danno. Egli adduce che i requisiti di legge sono adempiuti in concreto, poiché vi è da temere un’azione di occultamento del plagio compiuto dai convenuti, la cancellazione del suo nome dal cartellone provoca un danno d’immagine e di clientela e la probabilità di esito favorevole è documentata agli atti.
2. I convenuti si oppongono all’emanazione di misure cautelari. In primo luogo essi rilevano che il convenuto CV 2 difetta della legittimazione passiva, non essendo il proprietario del terreno, né il committente dell’architetto istante né il proprietario del cartellone pubblicitario. Essi adducono inoltre che nella fattispecie non sono dati i requisiti per l’adozione di provvedimenti cautelari, già per il fatto che l’architetto è stato incaricato di allestire i progetti in base a un contratto di appalto, in forza del quale la proprietà dei progetti è passata alla committente, che è legittimata a usarli in proprio per la prima esecuzione senza l’autorizzazione del progettista. Difetta dunque già il requisito del “fumus boni iuris”, mentre non è dato il requisito dell’urgenza e nemmeno quello del notevole pregiudizio, non bastando un possibile o potenziale danno come quello di perdita di immagine paventato dall’istante. Nella denegata ipotesi dell’accoglimento delle domande cautelari, i convenuti postulano la prestazione di adeguate garanzie, di almeno fr. 200'000.-.
3. L’art.
65 LDA prevede che chi rende verosimile una lesione al suo diritto d’autore o al suo diritto affine di protezione, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari (cpv. 1) e può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la provenienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione illecitamente, per salvaguardare lo stato di fatto o per attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione (cpv. 2). Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 28c a 28f CC (cpv. 4). La pronuncia di misure provvisionali in materia di diritto d’autore richiede pertanto la prova della verosimiglianza di una lesione al diritto di autore attuale o imminente tale da provocare un danno difficile da riparare. Il giudice non deve essere persuaso dell’esattezza delle allegazioni dell’istante, essendo sufficiente che sulla base di elementi oggettivi acquisisca l’impressione che i fatti pertinenti si sono prodotti, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti altrimenti (DTF 130 III 321 consid. 3.3 pag. 325; DTF del 9 gennaio 2006 5P.422/2005 in: SJ 128 (2006) I 371). Nella valutazione del diritto, il giudice può accontentarsi di un esame sommario (DTF 131 III 473 consid. 2.3 pag. 476). Il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
4. Nella fattispecie è indubbia la legittimazione attiva dell’istante, progettista della “Residenza S__________” (doc. F). La parte convenuta non contesta la legittimazione passiva di CV 1, committente e proprietaria del fondo su cui è in costruzione la citata residenza, ma nega quella di CV 2, che non è proprietario dell’immobile, né committente dell’architetto, né è interessato in qualche modo all’operazione immobiliare (cfr. verbale d’udienza del 21 novembre 20006, punto 3). A torto. Come risulta dagli atti (doc. Q), il convenuto CV 2 ha ricevuto mandato dalla proprietaria dell’immobile di rappresentarla per tutto quanto concerne la costruzione della Residenza S__________ ed è ora il responsabile della direzione dei lavori (doc. S), come per altro da lui confermato in occasione dell’udienza di discussione (pag. 2). La rimozione del nome del progettista dal cartellone pubblicitario gli è dunque imputabile e non si può pertanto mettere in discussione, perlomeno a questo stadio della procedura e a un esame di mera verosimiglianza, la sua legittimazione passiva.
5. Nella fattispecie il contratto stipulato tra l’istante e la convenuta non si limita, come afferma quest’ultima, all’allestimento di piani, ma comprende anche la presentazione della domanda di costruzione e la direzione dei lavori (cfr. doc. C, D, E, F). A ogni modo la qualifica giuridica del contratto – appalto o mandato – è del tutto irrilevante dal profilo del diritto d’autore (Hess, Der Architektenund Ingenieurvertrag, Baufachverlag Zürich, 1986, n. 9 ad art. 1.9, pag. 116). È per contro decisivo sapere se ci si trova in presenza di un’opera ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 e 2 lett. e LDA. Occorre dunque stabilire se il progetto della Residenza S__________ e il cartellone pubblicitario da cantiere rientrano nella definizione di “opera” ai sensi della LDA. A un esame sommario del caso concreto non si può riconoscere il carattere di “opera” al cartellone pubblicitario da cantiere (doc. G, V), sprovvisto di qualsiasi originalità e simile a ogni altro supporto pubblicitario di tale tipo, non bastando la raffigurazione dell’edificio a supplire il carattere esclusivamente funzionale dell’oggetto, sprovvisto di qualsiasi creatività. Non può per contro essere negato, perlomeno a un esame sommario quale quello che presiede all’emanazione di misure cautelari, il carattere di “opera” del progetto e dei piani medesimi (doc. F, piani di situazione 1:500).
6. L’istante ravvisa la violazione del suo diritto di autore nell’uso da parte dei convenuti del suo progetto e della variante approvata senza la sua autorizzazione dopo la revoca dell’incarico di direzione dei lavori e nella cancellazione dal cartellone da cantiere del suo nome come progettista. Egli adduce a motivo della sua richiesta di misure cautelari l’urgente necessità di rimediare al danno d’immagine conseguente alla cancellazione del suo nome quale progettista della Residenza S__________ sul cartellone da cantiere, posto in una via molto frequentata e di conservare le prove per evitare l’occultamento del plagio commesso dai convenuti. Contrariamente a quanto affermano i convenuti, il contratto stipulato tra l’architetto e la committente non contempla la cessione del diritto di autore. Il contratto del 12 febbraio 2005 (doc. C-E) rinvia esplicitamente alle norme SIA 102 del 1984, il cui articolo 1.9 prevede che il committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell’architetto per gli obiettivi contenuti nel contratto con il pagamento dell’onorario, riservato il diritto d’autore. La dottrina ritiene che il committente abbia il
diritto di utilizzare senza modifiche l’opera allo scopo convenuto solo a pagamento integrale dell’onorario (Hess, op. cit., n. 27 ad art. 1.9). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come del resto ammesso in udienza, già per il fatto che il contenzioso tra architetto e committente verte, tra l’altro, sul pagamento dell’onorario (verbale del 21 novembre 2006, pag. 2). L’uso dei piani senza il consenso dell’autore è dunque di principio escluso, a maggior ragione se la committente vuole apportarvi non meglio precisate modifiche (cfr. verbale di udienza, pag. 5), a suo dire causate dalle imperfezioni e difetti riscontrabili nella progettazione dell’istante (doc. 6). Sempre secondo le norme SIA 102 1984 i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà dell’architetto, con autorizzazione per il committente di riprodurre a sue spese i documenti (art. 1.10, Hess, op. cit., pag. 123). Resa pertanto verosimile la violazione del diritto di autore dell’istante, per l’uso non autorizzato dei suoi progetti e le prospettate intenzioni della committente di apportarvi modifiche, si giustifica disporre a titolo di misura cautelare per la conservazione delle prove ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LDA il deposito dei piani originali in possesso dei convenuti, in particolare i piani esecutivi e di dettaglio firmati in originale in scala 1:50 o 1:20, presso la Cancelleria civile del Tribunale di appello, fermo restando che la committente potrà riprodurli prima di consegnarli.
7. Gli atti di causa hanno dimostrato che il cartellone pubblicitario menzionava il nome del progettista (doc. G), che è poi stato tolto (doc. V). A prescindere dal fatto che l’oggetto non è un’opera protetta, come si è visto, è nondimeno stata resa verosimile, a un sommario esame, la lesione del diritto di paternità
dell’architetto istante con la cancellazione del suo nome quale progettista (Barrelet/Egloff, le nouveau droit d’auteur, 2a ed., Berna 2000, n. 11 ad art. 9 pag. 45). Nella misura in cui sul
cantiere si trova un cartellone pubblicitario che reca i nomi delle ditte attive nell’edificazione e dell’ingegnere, la mancata indicazione del nome del progettista equivale a privare quest’ultimo della sua paternità ideale sul progetto agli occhi dei passanti, ciò che gli causa ogni giorno un danno di immagine, non riparabile se non facendo ordine ai convenuti di rimettere il suo nome sul cartellone. Per contro l’obbligo di mantenere inalterato il cartellone ora esistente nel punto in cui è situato costituisce una restrizione sproporzionata dei diritti economici della committente, che deve poter spostare o sopprimere il manufatto a seconda delle esigenze di avanzamento dei lavori di edificazione in corso sul cantiere. Qualora vi sia sul cantiere un cartellone pubblicitario, nondimeno, esso deve menzionare anche il nome del progettista.
8. Le domande cautelari intese alla consegna degli esemplari firmati dei piani originali e alla reiscrizione del nome del progettista sul cartellone pubblicitario possono dunque essere accolte, mentre non si giustifica di vietare la sostituzione del manufatto esistente. Le misure provvisionali ammesse non comportano pregiudizi per i committenti e non vi è dunque motivo per imporre all’istante la prestazione di una garanzia, come richiesto dai convenuti all’udienza del 21 novembre 2006.
9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza reciproca delle parti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di misure cautelari è parzialmente accolta e di conseguenza:
1.1 Ad CV 1 e CV 2 è fatto ordine di depositare entro 30 giorni presso la Cancelleria civile del Tribunale di appello tutti gli esemplari firmati dei piani esecutivi e di dettaglio (1:50 e/o 1:20) relativi alla Residenza S__________ e allestiti dall’arch. AT 1.
1.2 Ad CV 1 e CV 2 è fatto ordine di riscrivere il nome dell’arch. AT 1 quale progettista sul cartellone pubblicitario posto sul cantiere in via __________, particella n. __________ RFD __________, negli stessi caratteri in cui figura il nome dell’ingegnere.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’550.–
sono posti per 2/3 a carico di CV 1 e CV 2, con vincolo di solidarietà, e per il resto a carico dell’istante. CV 1 e CV 2 rifonderanno inoltre a AT 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
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terzi implicati
La presidente:
avv. Emanuela Epiney-Colombo