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10.2006.126 • PP TI 10.2006.126 Generato dall'IA

Defamation and Threats in Correspondence

Numero d'incarto 10.2006.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of defamation and making threats for sending letters, some of which were published, that falsely accused the victim of dishonorable conduct using epithets like "king of false invalids," "fake," and "demented," while also threatening physical reaction if addressed by the victim. The court reasoned that the language used exceeded the bounds of legitimate criticism, and given the tense relationship between the parties, the statement indicating he would "react accordingly" was sufficient to constitute a credible threat, leading to a conviction and a fine, payable within three months, with the conviction to be recorded and erased after one year contingent on payment and good conduct, and an award of costs to the civil party.

Regesto Legislator

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Art. 173 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 173, 180 CP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; Defamation and Threats in Correspondence: The court reasoned that the language used exceeded the bounds of legitimate criticism, and given the tense relationship between the parties, the statement indicating he would "react accordingly" was sufficient to constitute a credible threat, leading to a conviction and a fine, payable within three months, with the conviction to be recorded and erased after one year contingent on payment and good conduct, and an award of costs to the civil party.

Parole chiave

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diffamazione pagamento dell'ammenda minaccia condotta colpevole minaccia credibile punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173, 180 CP

These articles define the crimes (defamation and threat) for which the defendant was ultimately declared guilty.

art. 9 e segg. CPP

These procedural articles are cited in connection with the judgment process, although the specific application isn't detailed in the dispositive orders themselves, they are listed as governing the decision.

art. 273 e segg. CPP

These procedural articles are cited in connection with the judgment process, although the specific application isn't detailed in the dispositive orders themselves, they are listed as governing the decision.

art. 39 LTG

This cantonal procedural law provision is cited as governing the decision.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the parties' right to request grounds for the decision, which is a procedural aspect related to the finality/appealability.

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Testo completo

Incarto n. 10.2006.126 DA 1036/2006 · Bellinzona 17 novembre2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretari per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. diffamazione

per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1 medesimo con copie inviate a più parti, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1, in particolare affermando e lasciando chiaramente intendere che quest’ultimo era “*...re dei falsi invalidi…”,*

e tacciandolo di *“fuco”* e affibbiandogli l’epiteto di “*demente”,* inoltre affermando che *“…piuttosto paga le imposte che devi ancora pagare al Comune di __________ e taci, fuco…”;*

2. minaccia

per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, incusso spavento e timore a CIVI 1 affermando “*Non azzardarti a rivolgermi la parola perché la considererò una provocazione e reagirò di conseguenza”;* reati previsti dall’art. 173 cifra 1 e 180 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1036/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 marzo 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore publico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale fa rilevare che l’accusato ammette i fatti imputati e che le lettere da lui scritte sono esageratamente offensive e non possono di certo essere inserite nel contesto della critica, trattandosi di veri e propri insulti. Lo stesso patrocinatore fa inoltre notare che nell’incarto congiunto CIVI 1, qui parte civile, ha ritirato l’opposizione, chiedendo di fare altrettanto ad ACCU 1, ma questi non l’ha fatto e si è resa così necessaria l’arringa odierna, motivo per il quale il patrocinatore chiede il riconoscimento di congrue ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria legittimità nel dire di CIVI 1 ciò che ha scritto;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione e minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

5.Se devono essere riconosciute delle ripetibili alla parte civile?

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che, indipendentemente dagli obiettivi ricercati dall’accusato (che non possono in questa sede – penale – essere valutati), gli epiteti da lui utilizzati e gli scritti inviati a terzi vanno oltre alla legittima facoltà di critica che la legge conferisce ai privati cittadini e alle autorità pubbliche;

che il clima fra le parti, assai teso, impone di essere maggiormente severi nell’ammettere anche l’esistenza di una minaccia, nel senso che una frase che in altre circostanze potrebbe non incutere particolare timore o sgomento, nella fattispecie era sicuramente suscettibile di fare credere al destinatario dell’esistenza di un concreto pericolo;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

autore colpevole diffamazione e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1036/2006 del 9 marzo 2006.

condanna ACCU 1

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

4. Al pagamento di fr. 200.—a titolo di ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale