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10.2006.117 • PP TI 10.2006.117 Generato dall'IA

Speeding Violation Conviction Based on Circumstantial Evidence

Numero d'incarto 10.2006.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with a severe traffic violation for driving a vehicle at 77 km/h in a 50 km/h zone in an urban area, creating a serious danger to others. Despite initial documentation suggesting the defendant was not using the vehicle at the time of the offense due to inconsistent logbook entries regarding test drive schedules, the court found her guilty based on strong circumstantial evidence, including her detailed admission of driving the specific route that included the violation location shortly before the recorded time, the testimony of her companion corroborating the intent to test the car at high speeds on the highway access road, and the fact that other registered users were demonstrably not using the vehicle at that time, leading to a conviction and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 90 cifra, Art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, Art. 22 cpv. 1 OSS, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Speeding Violation Conviction Based on Circumstantial Evidence: Despite initial documentation suggesting the defendant was not using the vehicle at the time of the offense due to inconsistent logbook entries regarding test drive schedules, the court found her guilty based on strong circumstantial evidence, including her detailed admission of driving the specific route that included the violation location shortly before the recorded time, the testimony of her companion corroborating the intent to test the car at high speeds on the highway access road, and the fact that other registered users were demonstrably not using the vehicle at that time, leading to a conviction and a fine.

Parole chiave

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superamento del limite di velocità indizio abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione verdetto di colpevolezza uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 90 cifra
previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel.
Art. 4a cpv. 1 lett. a ONC
2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
Art. 22 cpv. 1 OSS
a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
Art. 49 cifra
casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.
Art. 106 cpv. 3 CPS
casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Art. 276 cpv. 2 CPP
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Art. 289 cpv. 2 CPP
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
art. 49 cifra 3 CPS
Cited in the dispositive regarding the alternative sanction (imprisonment) for non-payment of the fine.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS

These are the articles defining the crime for which the accused was found guilty and forming the basis of the conviction.

art. 49 cifra 3 CPS

Cited in the dispositive regarding the alternative sanction (imprisonment) for non-payment of the fine.

art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS

Cited in the dispositive concerning the inscription and subsequent erasure of the conviction from the judicial record.

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Testo completo

Incarto n. 10.2006.117 DA 776/2006 · Bellinzona 27 ottobre 2006 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare ACCU 1 prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.;

fatti

avvenuti avvenuti a Lugano il 18 giugno 2005;

reato

previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art.

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguita con decreto

d'accusa no. 776/2006 del 27 febbraio 2006 del AINQ 1che propone la condanna

1. Alla

multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

2. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed

inoltre 3.La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

5 marzo 2006;

indetto il pubblico dibattimento del 27

ottobre 2006, al quale é comparsa l'accusata personalmente;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata; sentita da ultima l’accusata; posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU

1 colpevole

1.1. di grave

infrazione alle norme della circolazione

per

aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?

2. Quale

deve essere la pena da infliggerle?

3. la

pena deve essere iscritta a casellario giudiziario e in caso affermativo a quali condizioni potrà avvenire la sua cancellazione? 4. a chi devono essere accollate le tasse e le spese? letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. I fatti che hanno

dato adito alla presente procedura sono riconducibili ad un grave eccesso di velocità commesso il 18 giugno 2005 in territorio di Lugano e più precisamente in via Torricelli (v. teleinfo Atlas 11-04 in giallo). Questa strada, a doppio senso e in salita è posta nella zona sottostante all’Ospedale regionale di Lugano (civico) e porta su via Tesserete a Massagno; da qui si può proseguire verso via S. Gottardo per poi giungere all’imbocco autostradale A2 Lugano-nord. Il limite di velocità predisposto in via Torricelli è quello “generale” di 50 km/h.

L’infrazione

è stata accertata alle 14:30 con il radar tipo “*Multanova*

*6F*”. La velocità rilevata era di 82 km/h (senza deduzione del margine di tolleranza) con l’autoveicolo *Smart Fourfour modello “Brabus”* targato ZH 4__________. Un’auto di piccole dimensioni ma di elevata potenza siccome leggera e dotata di motore turbo con 177 CV (si rinvia al prospetto del veicolo pag. 49). Il veicolo in questione non è di proprietà dell’accusata.

Si tratta infatti di un’auto di dimostrazione che la Smart

concedeva

in prova a chiunque la richiedeva. In Piazza della Riforma a

Lugano

era stata infatti organizzata una giornata di promozione dei

veicoli

durante la quale veniva concessa la possibilità di testare diversi modelli fra cui la *“Brabus”* incappata nel radar. ACCU 1 ha partecipato a questa manifestazione con il suo ex-fidanzato __________ __________. Insieme hanno provato due veicoli durante il primo pomeriggio.

2. Dalla

tabella d’utilizzazione dei veicoli esposti, allestita quel giorno dagli organizzatori della manifestazione, si evince che l’auto in questione (la *Smart Fourfour “Brabus”* targata ZH 4__________) alle 14:30 non era in circolazione.

Dalla stessa emerge che ACCU 1 è stata

passeggera

di una *Smart roaster-coupé* targata ZH 2__________ (guidata

dal

__________) fino alle 13:45 e che dalle 13:30 alle 14:10 era al volante del veicolo rilevato dal radar. Dette risultanze, con particolare riferimento al fatto che la ACCU 1 non poteva essere contemporaneamente sui 2 veicoli, portano immediatamente a concludere che gli orari indicati nella tabella in questione sono imprecisi.

Dall’approssimazione

degli orari non si può però dedurre l’imprecisione

dei

nominativi delle persone che hanno utilizzato le vetture. Questo

siccome

per ogni conducente, per evidenti ragioni di responsabilità

veniva

richiesta la licenza di condurre.

E,

in tal senso va immediatamente rilevato che la *Smart Fourfour*

*modello

“Brabus”* targata ZH 4__________ quel giorno è stata utilizzata solamente da 4 persone: la prima persona l’ha prova alla mattina (va quindi esclusa dai possibili colpevoli) le altre 3 al pomeriggio. L’orario indicato per il viaggio della mattina è dalle 10:50 alle 11:10. Chi invece ha succeduto la ACCU 1 figura avere utilizzato la macchina dalle 16:25 alle 16:45, molto tempo dopo dalla rilevazione radar.

3. Preso

atto delle risultanze di cui sopra e in particolare del fatto che alle 14:30 nessun utente esterno sembrava essere al volante della *Smart* in questione, la Polizia Comunale di Lugano ha proceduto nell’interrogatorio di tutti i collaboratori addetti allo svolgimento del Roadshow.

Da queste audizioni è emerso che, come indicato al punto

nessuno di questi era al volante della “*Brabus*” targata ZH 4__________ È però altresì emerso che gli orari indicati nella tabella non sono attendibili. In tal senso __________ ha infatti rilevato che “*nella lista-* *registro, gli orari sono puramente indicativi in quanto possono essere* *realmente anticipati o posticipati di 30 min*”. Questo collaboratore, “*durante il pomeriggio*”, ha confermato di avere “*affidato la vettura in* *questione ad una coppia del Cantone di __________*” (verb. aud. __________ *__________* 8.8.05, pag. 1).

L’inattendibilità

degli orari indicata è stata altresì confermata da un altro

collaboratore,

__________, il quale dopo avere precisato “*che …*

*non

combaciano*” ha affermato che la *Smart Fourfour Brabus* targata ZH 4__________ alle 13:30 non era in circolazione: “*come minimo la stessa* *è stata presa alle 14:10 e non alle 13:30*”. Da questa considerazione ha dedotto che la stessa “*poteva trovarsi in via Torricelli alle 14:30*” (verb. aud.

__________ 8.8.05, pag. 2), evidentemente con una persona a

bordo

che non era addetta al *Roadshow*. Infatti, tutti gli altri collaboratori hanno dichiarato di non essere al volante di quell’auto quel giorno a quell’ora. Si tratta comunque di un forte indizio a sfavore dell’accusata.

Il

27 febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha emesso il decreto

d’accusa

agli atti sub. 4, a cui l’accusata, senza opporsi alle risultanze predibattimentali, ha interposto opposizione.

4. La foto

scattata dal *radar Multanova 6F* non permette d’individuare chi fosse alla guida dell’autoveicolo. Dal file (annesso agli atti) si evince però che nello stesso c’erano 2 persone, in considerazione della cintura del passeggero allacciata (v. anche rapporto di servizio Polcom Lugano 15.11.5, pag. 2 in fine). Ora, se è impossibile identificare nella foto il conducente, va osservato che al volante non poteva di certo esserci __________ (la persona che ha utilizzato il veicolo dopo la ACCU 1: vedi tabella degli utilizzi), in quanto questa persona, non solo viaggiava sola, ma è partita molto dopo la ACCU 1. Da qui un secondo indizio a sfavore dell’accusata.

Ritenuto poi

l’accusata è stata la prima ad utilizzare quel veicolo nel pomeriggio e, come s’illustrerà in seguito, per recarsi fino a Rivera, si deduce un terzo indizio a suo carico. 5.

In sede d’interrogatorio di Polizia del 3 novembre 2005 ACCU 1

ha

dichiarato di avere quel giorno provato due veicoli e ciò “*im Verlaufe* *des Nachmittags*”. Durante il processo del 27 giugno 2006 ha confermato quanto sopra e di avere utilizzato le due autovetture Smart indicate nella tabella e ciò a partire (circa) dalle 12.30, in compagnia del __________.

Ha

descritto dettagliatamente i viaggi intrapresi: il primo con la *Smart* *roadster-coupé* (cabrio) targata ZH 2__________ (guidata in parte da lei e in parte dall’amico), sul monte Bré (dove ha scattato una foto al __________:

ora

agli atti), sul lungolago a Lugano e per finire fino all’hotel __________ __________.

Durante questo viaggio la coppia ha

effettuato

delle fermate per ammirare il panorama o altro (fra cui quella

in

cui è stata scattata la foto al __________) sostando (anche) nell’albergo citato (v. depliant). Il tutto per una durata totale dichiarata di 1 ora e 45 minuti circa. Prima d’iniziare il secondo viaggio hanno consumato un gelato per circa 15-30 min.

ha

saputo indicare con sufficiente precisione anche il

secondo

viaggio, precisando che con la *“Brabus”* targata ZH 4__________ i due avevano l’intenzione di raggiungere l’autostrada per provare il veicolo a 120 km/h. Nella descrizione l’accusata ha riconosciuto in aula (a video e poi stampato) sul sito *www.michelin.ch* il tragitto effettuato:

dalla

zona di Molino Nuovo, verso l’esterno della città, quindi su via Torricelli, per poi raggiungere l’imbocco dell’A2 a Massagno. Da qui sono proseguiti fino a Rivera per poi rientrare a Lugano e restituire la macchina in Piazza della Riforma. Certo nell’interrogatorio di Polizia ha dichiarato di non essere transitata in quel punto siccome non ha scorto l’ospedale, tuttavia va precisato che dalla via Torricelli il nosocomio non è immediatamente visibile essendo posto nella sua parte superiore.

Per questi motivi ritenuto che

l’accusata, indipendentemente dagli orari indicati sulla tabella è stata la prima utente del pomeriggio ad utilizzare la *“Brabus”* in questione e che ha riconosciuto di avere percorso (anche) la via Torricelli, preso atto che il primo viaggio è durato circa 1,45 ore e che è stato poi consumato un gelato è altamente probabile che alle 14:30 fosse in via Torricelli. Si tratta questo del quarto indizio a carico dell’accusata.

Del resto anche partendo dal

presupposto (scartato) che l’infrazione fosse stata commessa da un’altra persona, sembrerebbe assai anomalo che anch’essa sia transitata su via Torricelli (come detto il percorso è stato scartato dall’accusata), vista la moltitudine di strade che la città di Lugano offre. Molto più verosimile è invece che su quella strada ci giungesse proprio lei, ritenuto che, circa due ore dopo dall’orario di partenza da lei indicato per il primo viaggio (12:30) era alla ricerca dell’autostrada e che, la segnaletica di colore verde posta in città convoglia i veicoli proprio in quella direzione.

Da qui il quinto indizio a

carico dell’accusata, che ha per di più dichiarato di essere sempre stata al volante della “Brabus” targata ZH 4__________ e di non avere mai concesso la guida all’amico __________.

6. L’interrogatorio del

testimone __________, proposto dall’accusata, non ha permesso di portarle benefici particolari. Quest’ultimo, sentito con delazione di giuramento (in quanto ha dichiarato di non essere più il suo fidanzato) è stato molto vago, ha precisato di non ricordare assolutamente il percorso effettuato con la *Brabus*siccome non conosce Lugano. Ha riferito di avere effettuato un primo lungo viaggio di circa 2 ore di avere fatto una pausa per mangiare un gelato, per poi riprendere la *Brabus* che ha guidato esclusivamente la ACCU 1, fatto salvo, forse, un posteggio. Ha confermato che i due volevano testare l’auto a

120 Km/h e che quindi si doveva imboccare l’autostrada, cosa che hanno fatto.

Per i motivi sopra esposti si

deve forzatamente decidere per la colpevolezza dell’accusata. Ciò in ragione del fatto che gli orari indicati nella tabella, ancorché approssimativi, sono errati di soli 30 minuti e che chi ha usato l’auto prima di ACCU 1 l’ha fatto di mattino o molto tempo dopo di lei.

Visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in

rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiute nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 776/2006 del 27 febbraio 2006.

condanna ACCU

1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 770.--.

ed inoltre 3. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Sezione della circolazione,

Camorino.

Il giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico diACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 550.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 70.--

testi_________________________________________

fr. 1270.--

totale