Defendant Acquittal and Destruction of Seized Materials
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was initially charged and convicted of pornography for acquiring and possessing films and images depicting sexual acts involving animals and adolescents via electronic means, resulting in a suspended 60-day detention sentence, which was later reduced to 20 days suspended upon appeal regarding the conviction itself. Following a cassation appeal that acquitted the defendant of the pornography charge but remanded the case to determine the disposition of the seized materials, the court noted the defendant's subsequent written waiver of rights over the confiscated diskettes, leading the court in the current proceeding, without the defendant or public prosecutor present, to order the definitive confiscation and destruction of all seized diskettes and waive court costs, rendering the decision final.
Regesto Legislator
UfficialeScaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reference list before the ruling, pertaining to the confiscation ordered.
Cited in the reference list before the ruling, relating to the criminal offense previously addressed.
Cited in the reference list before the ruling, relating to procedural aspects.
Cited in the reference list before the ruling, relating to procedural aspects (likely appeal/review related, as the decision mentions appeal rights).
Cited in the reference list before the ruling, relating to court costs/fees.
Cited regarding the notification of the right to appeal and requesting the grounds for the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2006.104 DAC 895/2002 · Bellinzona 7 giugno 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di pornografia,
per essersi:
a) tramite __________, nei confronti del quale si procede separatamente, procurato e fatto installare sul suo PC 4 filmati e immagini (27 fotografie) vertenti su atti sessuali tra persone e animali;
b) procurato in via elettronica scaricandoli da siti Internet e salvato sul suo PC, 9 filmati vertenti su atti sessuali con adolescenti e svariate immagini vertenti su atti sessuali fra e con adolescenti;
reato previsto dall’art. 197 cifra 3bis CP;
fatti avvenuti a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;
perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
3. Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;
rilevato che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;
preso atto che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;
indetto il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;
rispondendo ai quesiti
1. Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
2. Sugli oneri dell’odierno giudizio.
visti gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
ordina la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: