Acquittal for Child Support Neglect Due to Untimely Extension of Complaint
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the accused of neglecting maintenance obligations, contrary to the initial accusation detailing an arrears of 6,000 Swiss Francs for child support between March 2005 and February 2006, because the initial complaint filed in December 2004, not having been formally extended, did not cover the time frame of the facts specified in the bill of indictment.
Regesto Legislator
Ufficialemancato versamento degli alimenti per la figlia per un importo di fr. 6'000.--, oltre agli assegni famigliari, per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of neglect of maintenance obligations, which the defendant was acquitted of in the final order.
Cited regarding the right to request the grounds for the judgment, which the parties waived.
Cited in the reasoning section before the operative part, likely covering general criminal procedure rules applied.
Cited in the reasoning section before the operative part, likely covering procedural aspects related to the trial.
Cited in the reasoning section before the operative part, likely concerning procedural aspects specific to the cantonal law.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.103 DA 634/2006 · Bellinzona 11 luglio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia gli alimenti fissati con convenzione per l’obbligo di mantenimento di minori 23 marzo 1994 della Delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 6'000.--, oltre agli assegni per la figlia, per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006;
fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio 2006 n. DA 634/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 6'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 11 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando come non siano dati i presupposti soggettivi del reato, nonché come questi non fosse oggettivamente in grado di far fronte agli obblighi alimentari vista la difficile situazione economica. Egli rileva inoltre come la querela non copra completamente i fatti in esame;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Può essere confermata, e, se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel decreto d’accusa?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo verificato che la querela 9 dicembre 2004, non essendo mai stata estesa, non copre i fatti contemplati dal decreto d’accusa (cfr. Bosshard in: Basler Kommentar, n. 27 ad art. 217 CPS);
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 634/2006 del 20 febbraio 2006.
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: