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10.2006.1 • TRAC TI 10.2006.1 Generato dall'IA

Recognition of Bosnian Simple Adoption

Numero d'incarto 10.2006.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the recognition and enforcement of a foreign decision, specifically a simple adoption pronounced by a social affairs center in a municipality in Bosnia-Herzegovina concerning a child whose adopter was the child's aunt. The court determined it had jurisdiction for the recognition procedure under conflict of law rules, as there were no relevant bilateral treaties, and found that the foreign decision met the requirements for recognition under the relevant statute, including the competence of the foreign authority (as the decision concerned the adoption of a national by another national in their state of origin) and the finality of the judgment. Although the initial proceedings lacked hearings for the adopted child and his father, this was remedied upon the court's request, and the court found no violation of Swiss public policy; consequently, the simple adoption was recognized with the effects conferred by the foreign law, meaning it created parental rights and duties between the adopter and the adoptee without severing the original filiation.

Regesto Legislator

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Art. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 511 cpv. 2 con, Art. 78 LDIP, Art. 25 LDIP, Art. 26 lett. a LDIP; Recognition of Bosnian Simple Adoption: The court determined it had jurisdiction for the recognition procedure under conflict of law rules, as there were no relevant bilateral treaties, and found that the foreign decision met the requirements for recognition under the relevant statute, including the competence of the foreign authority (as the decision concerned the adoption of a national by another national in their state of origin) and the finality of the judgment. Although the initial proceedings lacked hearings for the adopted child and his father, this was remedied upon the court's request, and the court found no violation of Swiss public policy; consequently, the simple adoption was recognized with the effects conferred by the foreign law, meaning it created parental rights and duties between the adopter and the adoptee without severing the original filiation.

Parole chiave

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adozione semplice riconoscimento di decisioni straniere riconoscimento e esecuzione norme sull'origine decisione quadro accordo bilaterale Delibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 LDIP

This provision is the legal basis mentioned in the reasoning, even if implicitly, for the competence of the Court to recognize foreign civil decisions.

art. 511 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural basis for the Court of Appeal's competence to recognize and execute foreign civil decisions.

art. 511 cpv. 2 CPC

Cited in conjunction with Article 361 et seq. CPC, indicating the procedural framework for handling the recognition request.

art. 25 LDIP

This provision establishes the criteria (jurisdiction, finality, no grounds for refusal) for the recognition of foreign decisions, which were applied in the decision to grant the request.

art. 78 cpv. 1 LDIP

Cited as the specific rule concerning the jurisdiction requirement for foreign adoptions, which was fulfilled in this case.

art. 26 lett. a LDIP

Cited as the provision referring to the jurisdictional requirements for adoptions under Article 78 para. 1 LDIP.

art. 27 LDIP

Cited as the provision governing the grounds for refusing recognition based on public order, which the court confirmed were absent.

art. 78 cpv. 2 LDIP

Cited to explain the extent of recognition for foreign adoptions with divergent effects compared to Swiss law, specifically applicable to simple adoptions.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for attributing the procedural costs to the applicant because there was no 'losing' defendant.

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Testo completo

Incarto n. 10.2006.1 · Lugano, 3 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24 febbraio 2006 presentata da

IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

riguardante la decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro degli affari sociali del Comune di Z__________ (Repubblica __________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice, da parte dell'istante, di

R__________ __________ (1991),

figlio di

M__________ __________*, (Serbia)

(con recapito presso IS 1, Biasca)

e fu R__________ nata D__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 6 febbraio 2006 il Centro per le opere sociali (*Centar za* *socijalni Rad*) del Comune di Z__________ (Repubblica __________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________ (nato a S__________ M__________ il 2 settembre 1991), figlio di M__________ __________ e fu R__________ nata D__________, da parte di IS 1, nata , zia del ragazzo;

che il 24 febbraio 2006 IS 1 ha chiesto alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione del Centro per le opere sociali;

che il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 27 febbraio 2006 a integrare la documentazione prodotta, ciò che essa ha fatto il 31 marzo 2006;

che il giudice delegato ha sollecitato dall'istante il 3 aprile 2006 altre due precisazioni, le quali sono pervenute alla Camera il 25 aprile successivo;

che con ordinanza del 3 maggio 2006 il giudice delegato ha trasmesso per conoscenza copia del carteggio alla Commissione tutoria regionale 16, convocando l'istante, la Commissione medesima e il padre dell'adottato al contraddittorio del 28 giugno 2006, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse andata deserta la Camera avrebbe giudicato sulla base degli atti;

che l'istante ha comunicato alla Camera, l'11 maggio 2006, di rinunciare alla discussione;

che all'udienza del 28 giugno 2006 non sono comparsi né la Commissione tutoria regionale né, tanto meno, M__________ __________;

che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che il fatto di non dover iscrivere un'adozione straniera nei registri svizzeri dello stato civile rende la procedura di delibazione facoltativa (Mosimann in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 11 ad art. 78 LDIP), ma non la impedisce;

che tra la Svizzera e la Bosnia-Erzegovina (o gli altri Stati dell'ex Iugoslavia) non risultano trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili, tanto meno in materia di adozione;

che, del resto, la Bosnia-Erzegovina non ha firmato nemmeno la Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori (RS 0.211.221.310) né la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311);

che in concreto la delibazione è disciplinata pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);

che, per quanto riguarda il requisito della competenza, le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art.

26 lett. a LDIP);

che in concreto la decisione straniera emana dallo Stato di origine dell'adottante *e* dell'adottato, onde la competenza dell'autorità estera;

che la decisione è passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione (6 febbraio 2006), come ha attestato il Centro per le opere sociali sul primo foglio in alto dell'esemplare agli atti:

che nella fattispecie non si scorgono motivi di rifiuto per violazione all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2), la Commissione tutoria regionale non prospettando per altro estremi del genere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06);

che, certo, poteva destare perplessità la procedura seguita dal Centro per le opere sociali nella misura in cui né l'adottando né il padre dell'adottando risultavano essere stati sentiti personalmente;

che a tale mancanza tuttavia il Centro per le opere sociali ha posto rimedio il 16 marzo 2006, su invito di questa Camera, ascoltando padre e figlio, i quali hanno confermato di essere in chiaro circa la portata del­l'adozione e di essere pienamente d'accordo circa il trasferimento del ragazzo in Svizzera;

che, ciò premesso, “le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP);

che nella fattispecie l'adozione è esplicitamente designata nella decisione come semplice (“incompleta”), nel senso che non sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali, ma crea un secondo rapporto di filiazione tra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti), lasciando per il resto immutato il rapporto di filiazione originario (art. 147 della legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid, Internationales Eheund Kind­schaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, pag. 42 in alto);

che una simile forma di adozione non sussiste più in Svizzera (art. 268 vCC, nella

versione anteriore al 1° gennaio 1978), la quale conosce solo l'adozione “piena”, data per altro anche nella Bosnia-Erzegovina (art. 153 della legge

bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid, op. cit., pag. 43 in alto);

che in concreto la decisione straniera va quindi riconosciuta nel senso che crea fra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti) gli stessi legami di parentela, così come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, nulla mutando per il resto al rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi;

che a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;

che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148

cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro per le opere sociali (*Centar za* *socijalni Rad*) del Comune di Z__________ (Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________

(1991) da parte di IS 1, nata __________, è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante.

3. Intimazione:

– avv. ; – Commissione tutoria regionale 16, Biasca; – , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario