Misappropriation of Withholding Tax and Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, as the de facto administrator and sole shareholder of a company, was found guilty of repeated misappropriation of withholding tax for failing to remit employee withholdings totaling CHF 3,086.20 to the tax office in Bellinzona during 1999 and 2000, despite denying active involvement in administration and claiming financial hardship. The court, noting the public prosecutor requested confirmation of the initial accusation, convicted the defendant under Article 270 of the Tax Law, sentencing them to a CHF 200 fine (commutable to arrest upon non-payment within three months), ordered repayment of the CHF 3,086.20 in damages to the civil party, and assigned court costs, with the final sentence not being recorded on the criminal record.
Regesto Legislator
Ufficialeamministratrice di fatto e azionista unica omette di riversare all'Ufficio imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime for which the accused was declared guilty in the dispositive order 1.
This provision is cited in the dispositive order regarding the substitution of the fine by arrest in case of non-payment.
This procedural article is cited in the dispositive order concerning the awarding of compensation (damages) to the civil party.
This procedural article is cited in the final section regarding the rights of appeal and the request for written reasoning, although it doesn't directly impact the conviction itself, it is mentioned in relation to post-judgment procedures.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.80 DA 453/2005 · Bellinzona 18 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, a Bellinzona, durante gli anni 1999 e 2000, in qualità di datrice di lavoro e meglio quale amministratrice di fatto nonché azionista unica della società __________, omesso di riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati, destinandoli ad altri scopi, per un totale di fr. 3’086.20;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270 Legge tributaria;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 453/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell'importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005 dall'allora difensore dell’accusata;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale ribadisce di non avere avuto alcun ruolo attivo nell’amministrazione della ditta __________. Essa non si ritiene pertanto responsabile dei fatti imputatile e chiede il proscioglimento. Sottolinea infine la sua difficile situazione finanziaria, che la costringe a far capo alle prestazione complementari all’AVS;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT, per i fatti compiuti a Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell’importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale