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10.2005.598 • PP TI 10.2005.598 Generato dall'IA

Abuse of Telecommunications Facilities and Acquittal on Threat Charge

Numero d'incarto 10.2005.598
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was charged with abuse of telecommunications facilities for repeatedly making malicious calls and sending threatening text messages over a period of months, and with making a threat by stating an intent to kill the victim's partner if he did not die first. The court found the accused guilty of abuse of telecommunications facilities, resulting in a fine and court costs, but acquitted the accused of the charge of threat, as the civil claims related to the threat were referred to the civil forum, and no written reasoning or appeal was requested by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 179septies CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 180 cpv. 1 CP; Abuse of Telecommunications Facilities and Acquittal on Threat Charge: The court found the accused guilty of abuse of telecommunications facilities, resulting in a fine and court costs, but acquitted the accused of the charge of threat, as the civil claims related to the threat were referred to the civil forum, and no written reasoning or appeal was requested by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia abuso di impianti di telecomunicazioni perseguimento penale per diffamazione reati informatici monopolio dei telegrafi e telefoni reati seriali minaccia e ripetuti disturbi telefonici

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 179septies CP

The defendant was declared guilty of abuse of telecommunication facilities based on this article.

art. 180 cpv. 1 CP

The defendant was acquitted of the charge of threat based on this article.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the deadlines and rights for appealing or requesting the written reasoning for the decision.

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Testo completo

1. CIVI 1 patr. da: PR 1 2. LESA 1

Incarto n. 10.2005.598/fl DA 4575/2005 · Bellinzona 29 marzo 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________, __________, nel periodo luglio/agosto 2005 ripetutamente abusato per malizia di un impianto di telecomunicazione per inquietare un terzo e meglio selezionato per malizia per un numero imprecisato di volte le utenze fisse e mobili, di giorno e nottetempo, di appartenenza a ACCU 1 nonché inviandole i seguenti sms

· in data 1.08.2005 *te li sei goduti i fuochi dalla finestra del coglione? Abbiamo filmato tutto e ringrazia che c’era lei altrimenti sarei salito*

· in data 14.08.2005 ore 17:53:19 “*quando saprà che tu mi hai impedito di vederla e vedrà il video di oggi rimarrà traumatizzata Te lo detto l’hai fatta grossa. Hai creato qualcosa di grosso e ne pagherai le conseguenze per tutta la vita”*

· in data 17.08.2005 alle ore 22:23:55 *se lo becco una volta vicino a mia figlia*

nonché sempre per malizia selezionato con il proprio telefono cellulare rispettivamente con il telefono cellulare l’utenza __________ appartenente a CIVI 1 almeno 31 volte nel periodo dal 21 luglio 2005 al 7 agosto 2005 e 23 volte nel periodo dal 15.08.2005 al 18.08.2005;

2. minaccia,

per avere, a __________, in data __________, usando grave minaccia incusso timore a CIVI 1 e meglio riferendo a ACCU 1, facendo allusione a CIVI 1, la seguente minaccia: *se non muoio prima piuttosto che vedere mia figlia con un altro uomo, vado tutta la vita in prigione ma lo uccido”*;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 179septies CP, 180 cpv.

1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4575/2005 di data 30 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato dai capi di imputazione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. abuso di impianti di telecomunicazioni

1.2. minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 179septies, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30 novembre 2005.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30 novembre 2005.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto che nel decreto di accusa la parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale