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10.2005.581 • PP TI 10.2005.581 Generato dall'IA

Acquittal in Defamation Case Involving Offensive Language in Workplace Communication

Numero d'incarto 10.2005.581
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with defamation for sending a document to a workplace containing the insult "shit" in Italian and Arabic, thereby offending the honor of the complainant. Following the defendant's objection to the initial accusation, the court reviewed the evidence and, after the defendant appeared personally while the prosecutor waived the right to appear but requested confirmation of the charge, the court ultimately acquitted the defendant of the charge of defamation under the relevant penal code article and ordered the state to bear the judicial costs, with the judgment being final as no party requested a written justification or filed an appeal within the prescribed timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 177 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal in Defamation Case Involving Offensive Language in Workplace Communication: Following the defendant's objection to the initial accusation, the court reviewed the evidence and, after the defendant appeared personally while the prosecutor waived the right to appear but requested confirmation of the charge, the court ultimately acquitted the defendant of the charge of defamation under the relevant penal code article and ordered the state to bear the judicial costs, with the judgment being final as no party requested a written justification or filed an appeal within the prescribed timeframe.

Parole chiave

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diffamazione ingiuria disdetta per rappresaglia uso di un documento falso abbandono per lesioni personali molestia sessuale sul lavoro Offesa dell'onore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 177 CP

This article defines the crime of insult, which the court acquitted the defendant of.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the procedural notification of the right to request written grounds for the decision.

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Testo completo

LESA 1

Incarto n. 10.2005.581 DA 4191/2005 · Bellinzona 21 marzo 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di ingiuria,

per avere offeso l’onore di LESA 1, facendole pervenire in data __________ attraverso __________ presso __________, ove la parte lesa lavorava, un documento contenente, fra altro, l’epiteto “*merda*” scritto in italiano e in lingua araba;

reato previsto dall’art. 177 CP

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 4191/2005 di data 14 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 novembre 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il con lettera 22 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4191/2005 del 14 novembre 2005.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale