Conviction for Sexual Harassment, Battery, Trespass, and Theft with Suspended Sentence and Expulsion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of sexual harassment involving physical contact and explicit verbal abuse while under the influence of alcohol, physical battery (slapping the victim), criminal trespass for remaining in the victim's apartment after being told to leave, and petty theft involving two pairs of shoes. The court convicted the defendant on all counts as detailed in the accusation decree and sentenced the defendant to forty days of imprisonment, suspended for a three-year probationary period, ordered the payment of judicial taxes and costs totaling 300, and imposed a three-year expulsion from Swiss territory, also suspended for three years.
Regesto Legislator
UfficialeMolestare sotto l'influsso di bevande alcooliche, percuotere con schiaffi sul viso e appropriarsi di due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.--
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for finding the accused guilty of sexual harassment (molestie sessuali).
Cited as the legal basis for finding the accused guilty of battery (vie di fatto).
Cited as the legal basis for finding the accused guilty of trespass (violazione di domicilio).
Cited as the legal basis for finding the accused guilty of petty theft (furto di poca entità).
Cited in the list of applicable laws, relevant for the application of the accessory penalty of expulsion.
Cited in relation to the procedure regarding requests for written reasons for the judgment.
Cited in the list of applicable laws, relevant for the inscription/cancellation in the criminal record (casellario giudiziale).
Cited in the list of applicable laws, likely related to the penalty calculation or suspension.
Cited in the list of applicable laws, likely related to the imposition of costs.
Cited as a general procedural basis for the proceedings.
Cited as a general procedural basis for the proceedings.
Cited as a procedural basis for the decision (likely related to the jurisdiction or finality).
Testo completo
1. LESA 1 2. CIVI 1
Incarto n. 10.2005.573 DA 4380/2005 · Bellinzona 8 marzo 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DUF 1)
prevenuto colpevole di 1. molestie sessuali,
per avere, a __________, in __________, sotto l’influsso di bevande alcooliche (1, 24 g/kg min. al momento del prelievo alle ore 23’00), molestato sessualmente LESA 1, mediante vie di fatto, toccandole le parti intime e, impudentemente mediante parole, facendole proposte esplicite ed insultandola con l’epiteto “troia”;
2. vie di fatto,
per avere, nel corso della colluttazione che ha fatto seguito alle molestie sessuali descritte al punto 1 del presente decreto d’accusa, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, percosso LESA 1, dandole segnatamente schiaffi sul viso;
3. violazione di domicilio,
per essersi indebitamente trattenuto, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al p.to 1. nell’appartamento di LESA 1, malgrado la sua ingiunzione a lasciare l’abitazione;
4. furto di poca entità,
per avere, a __________, il __________, al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto, sottratto, ai danni del supermercato CIVI 1, due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.-, refurtiva recuperata e restituita alla parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter CP, 186, 198 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. 4380/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005;
indetto il dibattimento 8 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta unicamente il reato di vie di fatto, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta provato; per quanto attiene alla pena principale non si oppone alla proposta del Procuratore pubblico, mentre per quanto riguarda la pena accessoria chiede che la stessa venga sospesa condizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. molestie sessuali
1.2. vie di fatto
1.3. violazione di domicilio
1.4. furto di poca entità
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
3.1. in caso di risposta affermativa se questa pena può essere sospesa.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 63, 64, 68, 126 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP;
39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di molestie sessuali, vie di fatto, violazione di domicilio e furto di poca entità per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4380/2005 del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
condanna ACCU 1 alla pena dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale