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10.2005.572 • PP TI 10.2005.572 Generato dall'IA

Criminal Defamation for Coercion Allegations

Numero d'incarto 10.2005.572
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with criminal defamation for alleging in a conciliation request that a business representative coerced a customer into signing a sales contract through improper psychological pressure and coercive methods, and in an environment where alcoholic and other psychotropic substances were administered. The court found the defendant guilty of defamation concerning the claims of coercive methods and the administration of psychotropic substances because the defendant lacked objective evidence to support these severe allegations, despite potentially having a good faith belief regarding the improper pressure and availability of alcohol. However, the defendant was acquitted of defamation regarding the claims of improper psychological pressure and the administration of alcohol, leading to a final conviction for defamation punishable by a fine, as the defense of attempted justification via evidence of prior consultations did not fully negate the defamatory nature of the unproven, more serious claims.

Regesto Legislator

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Art. 173 CP, Art. 173 cifra, Art. 116 IV, Art. 49 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 289 cpv. 2 CPP; Criminal Defamation for Coercion Allegations: The court found the defendant guilty of defamation concerning the claims of coercive methods and the administration of psychotropic substances because the defendant lacked objective evidence to support these severe allegations, despite potentially having a good faith belief regarding the improper pressure and availability of alcohol. However, the defendant was acquitted of defamation regarding the claims of improper psychological pressure and the administration of alcohol, leading to a final conviction for defamation punishable by a fine, as the defense of attempted justification via evidence of prior consultations did not fully negate the defamatory nature of the unproven, more serious claims.

Parole chiave

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diffamazione coazione penale inoltro di querela penale eccezione di buona fede minaccia punibilità dei mass media Diffamazione in un'istanza all'autorità di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 CP
This article defines the crime of defamation, which the defendant was found guilty of committing.
Art. 173 cifra
(fatti che trovano riscontro anche nelle testimonianze agli atti); postula in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione della pena o una sua attenuazione in applicazione dell’art. 173 cifra 4 CP, poiché l’accusato si è pentito, andando perfino sino a __________ per scusarsi;
Art. 116 IV
che il fatto che un’autorità giudiziaria permetta a tutte le parti di esprimersi e valuti in modo critico le loro affermazioni non significa che sia dato un motivo giustificativo e quindi un “lasciapassare” per esternazioni lesive dell’onore (cfr. art. 116 IV 205 cons. 3c);
Art. 49 cifra
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Art. 276 cpv. 2 CPP
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
Art. 289 cpv. 2 CPP
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
art. 49 cifra 4 CP
This provision governs the inscription and subsequent erasure of the conviction in the judicial record (casellario giudiziale).
art. 63 CP
This article was cited in conjunction with the final ruling, likely relating to the penalty.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 CP

This article defines the crime of defamation, which the defendant was found guilty of committing.

art. 49 cifra 4 CP

This provision governs the inscription and subsequent erasure of the conviction in the judicial record (casellario giudiziale).

art. 63 CP

This article was cited in conjunction with the final ruling, likely relating to the penalty.

art. 273 e segg CPP

These articles relate to procedural aspects of the criminal proceedings cited in the overall legal basis for the decision.

art. 9 e segg CPP

These articles relate to procedural aspects of the criminal proceedings cited in the overall legal basis for the decision.

art. 39 LTG

This article, concerning the cantonal law on judicial organization, was cited in the overall legal basis for the decision.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.572 DA 4144/2005 · Bellinzona 14 marzo 2006 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di diffamazione

per avere, a __________, nel periodo 10/16 gennaio 2004, comunicando con terzi, accusato CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e meglio per avere nell’istanza di conciliazione datata 10 gennaio 2004 inviata all’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori di Bellinzona, accusato CIVI 1, titolare della ditta __________ di __________ organizzatrice di una manifestazione commerciale per la promozione della vendita del prodotto __________, di avere costretto con pressioni psicologiche improprie e con metodi coercitivi __________ a firmare un contratto di compravendita per __________ in un ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze alcoliche e altri psicotropi;

reato previsto dall’art. 173 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 4144/2005 di data 7 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa con protesta di spese e ripetibili;

sentito il difensore, il quale chiede, in via principale, l’assoluzione; in via subordinata, in applicazione dell’art.

173 cifra 4 CP che il suo assistito venga mandato esente da pena o che la stessa venga attenuata;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che il 10 gennaio 2004 __________ in rappresentanza della moglie __________ ha presentato all’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori un’istanza contro la __________ di CIVI 1 nella quale si legge:

*“Mia moglie è stata costretta con pressioni psicologiche improprie e con metodi coercitivi, in un ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze alcoliche ed altri psicotropi, a firmare un contratto di compravendita per un __________. … Si è inoltre a conoscenza [di] diversi casi analoghi e dimostrabili che configurano una evidente volontà del venditore ad agire in modo improprio.”* che il 10 febbraio seguente CIVI

1 ha sporto querela per diffamazione per quanto contenuto in questo scritto;

che con decreto di accusa 7 novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico ha condannato ACCU 1 alla multa di fr. 300.-; contro questo decreto l’accusato ha interposto opposizione;

che al dibattimento l’accusato ha dichiarato che non era sua intenzione offendere la parte civile e di avere fatto le affermazioni incriminate dopo aver parlato con quattro persone; ha precisato che con pressioni psicologiche improprie e metodi coercitivi intendeva per esempio il fatto che i partecipanti venivano circondati da diversi venditori, che veniva detto che l’indomani l’offerta non era più valida o che se si firmava subito vi erano dei vantaggi ecc.; con somministrazione di altri psicotropi voleva asserire che erano presenti elementi come la musica ad alto volume e il tipo di illuminazione che avevano un influsso sulla psiche;

che ha inoltre osservato che se avesse ritenuto che se vi fosse stata la somministrazione di sostante psicotrope illecite (droghe) si sarebbe rivolto al Procuratore pubblico e non all’Ufficio di conciliazione; infine ha rilevato di essersi recato a __________ dalla parte civile per scusarsi e chiarire la situazione, purtroppo senza esito;

che il difensore contesta il carattere diffamatorio delle dichiarazioni dell’accusato, poiché la legge impone di motivare un’istanza di conciliazione: affinché i fatti possano essere esposti in modo corretto occorre che sia concessa un’ampia facoltà di esprimersi, tenuto anche conto che quanto detto potrà poi venir discusso nel corso dell’udienza (alla quale però in casu la parte civile non ha presenziato);

che la difesa ha chiesto che l’accusato sia ammesso alla prova della verità; ha sottolineato che ACCU 1 era stato in contatto con altre persone che avevano assistito a presentazioni del prodotto che gli avevano confermato che vi erano luci da discoteca, musica martellante, alcolici, pressioni ecc. (fatti che trovano riscontro anche nelle testimonianze agli atti); postula in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione della pena o una sua attenuazione in applicazione dell’art. 173 cifra 4 CP, poiché l’accusato si è pentito, andando perfino sino a __________ per scusarsi;

che le seguenti affermazioni contenute nello scritto sono idonee a ledere l’onore della parte civile:

- pressioni psicologiche improprie

- l’uso di metodi coercitivi

- somministrazione di sostanze alcoliche

- somministrazione di psicotropi

al fine di indurre la cliente a concludere il contratto;

che il fatto che un’autorità giudiziaria permetta a tutte le parti di esprimersi e valuti in modo critico le loro affermazioni non significa che sia dato un motivo giustificativo e quindi un “lasciapassare” per esternazioni lesive dell’onore (cfr. art. 116 IV 205 cons. 3c);

che per contro, affinché in questo ambito una parte non sia limitata nell’esporre i sospetti che nutre sul comportamento di un’altra parte, non si devono formulare condizioni troppo rigorose per la prova della buona fede (ibidem);

che l’aggettivo psicotropo si usa per definire un *“farmaco che agisce o influisce sui processi psicologici”* (il Nuovo Zingarelli), *“farmaco che agisce sui processi psichici”* (Dizionario Garzanti), *“farmaco capace di esercitare un’azione a tendenza normalizzatrice sulle funzioni psichiche”* (Dizionario Devoto-Oli),

che in concreto la prova della verità non è sicuramente riuscita per quanto concerne l’uso di metodi coercitivi e la somministrazione di sostanze psicotrope; infatti, dai verbali di interrogatorio prodotti non solo non risultano siffatte pratiche, ma nemmeno vi sono allusioni in merito (dal punto di vista oggettivo è determinante quello che un terzo poteva comprendere e non quello che l’accusato erroneamente intendeva con psicotropo);

che per quanto concerne i metodi impropri e la somministrazione di alcolici (per la seconda vi è invero la teste __________ che ne parla: *“vi erano a disposizione bevande anche di tipo alcolico che io ho bevuto”*) la questione può essere lasciata indecisa per quanto si dirà in seguito;

che dall’esame degli atti si evince che l’accusato prima di scrivere l’istanza aveva parlato con altre persone: lo ha detto nell’allegato stesso (quindi in epoca non sospetta), lo ha confermato davanti al Procuratore pubblico e lo ha ribadito al dibattimento; inoltre le persone in parola erano amiche della moglie e una addirittura una vicina di casa; è quindi credibile quando sostiene di aver scritto le frasi incriminate dopo aver assunto informazioni;

che se da una parte, parlando con queste persone, poteva in buona fede avere l’impressione che fossero stati usati metodi impropri (gli era stato riferito a più riprese di musica assordante, di luci come in discoteca ecc.) e che erano state offerte bevande alcoliche, dall’altra parte non poteva non rendersi conto che non vi era alcun elemento che permetteva di sospettare, tanto meno di concludere, che si fosse fatto uso di metodi coercitivi o si fossero somministrate sostanze psicotrope;

che in conclusione si tratta di una convinzione raggiunta dall’accusato senza elementi oggettivi; in altre parole se avesse dato prova di sufficiente diligenza non avrebbe assolutamente, con le informazioni in suo possesso, potuto ritenere come veri i fatti descritti (metodi coercitivi e sostanze psicotrope);

che ACCU 1 è pertanto autore colpevole di diffamazione per avere scritto a un terzo che sua moglie è stata indotta a firmare il contratto usando metodi coercitivi e somministrando sostanze psicotrope;

che un’applicazione dell’art.

173 cifra 4 CP non entra in considerazione, perché l’accusato può anche essersi pentito, ma non ha ritrattato le sue affermazioni, tentando anzi di fornire la prova della verità;

che pur potendo ritenere la buona fede per due delle quattro affermazioni incriminate, restano le due che appaiono maggiormente lesive dell’onore; ciò posto e tutto ben considerato, la pena proposta dal Procuratore pubblico risulta comunque correttamente commisurata al grado di colpa e adeguata alle circostanze del caso specifico;

visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg.,

273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione, per avere, a __________, nel periodo 10/16 gennaio 2004, comunicando con terzi, accusato CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e meglio per avere nell’istanza di conciliazione datata 10 gennaio 2004 inviata all’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori di Bellinzona, accusato CIVI 1, titolare della ditta __________ di __________ organizzatrice di una manifestazione commerciale per la promozione della vendita del prodotto __________, di avere costretto con metodi coercitivi __________ a firmare un contratto di compravendita per __________ in un ambiente di vendita dove venivano somministrate sostanze psicotrope.

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di diffamazione per avere nelle medesime circostanze sostenuto che la firma del contratto è avvenuta con pressione psicologiche improprie e in luogo dove venivano somministrate sostanze alcoliche.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per ogni sua pretesa di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 450.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 800.00 totale