Failure to Pay Child Support and Alimony
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of neglecting maintenance obligations by failing to pay the court-ordered alimony to his children and the advancing civil office for the period between June 1997 and November 2003, resulting in an arrear of over 109,000. The court proceeded with the trial *in contumaciam* as the defendant failed to appear despite proper citation, and, accepting the prosecutor's request to confirm the indictment, declared the defendant guilty under the relevant penal code article, sentencing him to a fine and a 90-day suspended sentence contingent on a two-year probation period, and ordering him to repay the full outstanding maintenance amount to the civil party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217 CPS, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 229 CPP, Art. 217 cpv. 1 CPS; Failure to Pay Child Support and Alimony: The court proceeded with the trial *in contumaciam* as the defendant failed to appear despite proper citation, and, accepting the prosecutor's request to confirm the indictment, declared the defendant guilty under the relevant penal code article, sentencing him to a fine and a 90-day suspended sentence contingent on a two-year probation period, and ordering him to repay the full outstanding maintenance amount to the civil party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish the guilt of the accused for the crime of neglecting maintenance obligations.
Cited in the order regarding the payment of the damages to the civil party.
Cited in the communication regarding the cancellation of the conviction from the criminal record.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2005.565 DA 4204/2005 · Bellinzona 30 luglio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio del CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;
fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4204/2005 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25/28 novembre 2005;
indetto il dibattimento 30 luglio 2007, al quale, , non si è presentato, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP e malgrado egli sia stato correttamente citato mediante ordinanza 9/11 luglio 2007 (cfr. verifica postale LSI __________), la quale è stata intimata l’11 luglio 2007, pervenuta il giorno successivo a __________ e trasmessa al nuovo domicilio di __________ il 13 luglio 2007, giorno in cui la citazione è stata formalmente notificata all’accusato; il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; la parte civile, , rappr. dalla sig.ra __________, si è regolarmente presentata al processo;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma dell’importo di fr. 109106.45 come a conteggio 21 novembre 2003 agli atti del Ministero pubblico, indicato nel decreto di accusa;
posti a giudizio, con il consenso della parte civile, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1, , autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS,
per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
4. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile, e se sì in quale misura?
6. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss.,
47 ss., 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP, per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;
condanna ACCU
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 4500.00 (quattromilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 600.00 (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al versamento alla parte civile Ufficio CIVI 1, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).
Comunica che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
369 CP.
Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato è stato avvertito della sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale