Theft Conviction Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accused individual, found guilty of theft under Article 139 para. 1 of the Penal Code, opposed the indictment proposal which included a short detention sentence and the revocation of a previously suspended sentence, but the opposition was filed on August 22, 2005, after the indictment had been served on July 18, 2005, and personally received on August 4, 2005, making the filing tardy despite a prior unsuccessful request for the extension of the deadline. The court reasoned that under the procedural code, the opposition period was 15 days from notification, and since the opposition was demonstrably submitted after this deadline, it was declared inadmissible, leading to the case being returned to the public prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139 cifra, art. 208 e 210 CPP, Non si prelevano né tasse né spese; Theft Conviction Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: 1 of the Penal Code, opposed the indictment proposal which included a short detention sentence and the revocation of a previously suspended sentence, but the opposition was filed on August 22, 2005, after the indictment had been served on July 18, 2005, and personally received on August 4, 2005, making the filing tardy despite a prior unsuccessful request for the extension of the deadline. The court reasoned that under the procedural code, the opposition period was 15 days from notification, and since the opposition was demonstrably submitted after this deadline, it was declared inadmissible, leading to the case being returned to the public prosecutor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning that the opposition was late based on the procedural timeline established by these articles, which justifies the inadmissibility declared in order 1.
This statement in order 3 rules on the absence of collection of judicial fees and costs.
Testo completo
1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 4. CIVI 4
Incarto n. 10.2005.538 DA 2682/2005 · Bellinzona 9 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuta colpevole di furto;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA 2682/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 16.01.2004.
3. Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Amtsstatthalteramt Luzern il 12.11.2004, ma l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione interposta in data 22 agosto 2005 dall'accusata;
considerato che per l’art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio il 18 luglio 2005;
che per stessa ammissione dell’accusata l’atto le è stato recapitato il 4 agosto 2005;
che l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 22 agosto 2005 contestualmente all’opposizione è stata respinta con sentenza 21 novembre 2005, cresciuta in giudicato;
che l’opposizione interposta il 22 agosto 2005 (cfr. busta allegata all’opposizione) risulta dunque tardiva;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.