United States v. [Defendant Name] (Cultivation of Hemp for Personal Consumption)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with violating the Federal Narcotics Act for cultivating three high-stalked hemp plants for personal consumption, which could have yielded between 0.3 and 1.2 kg of hemp flowers. The defendant opposed the initial penalty proposal, claiming the plants were purely ornamental and intended for destruction before flowering, and the court acquitted the defendant because the prosecution failed to prove the plants would actually be used as narcotics, finding the defendant's version of events plausible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19a cifra, Art. 49 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 19a LStup, art. 19a cifra 1 LStup, art. 273 e segg. CPP; United States v. [Defendant Name] (Cultivation of Hemp for Personal Consumption): The defendant opposed the initial penalty proposal, claiming the plants were purely ornamental and intended for destruction before flowering, and the court acquitted the defendant because the prosecution failed to prove the plants would actually be used as narcotics, finding the defendant's version of events plausible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the offense for which the accused was ultimately acquitted in the final order.
Cited in the context of the procedural rules governing the proceedings that led to the final decision.
Cited in the context of the procedural rules governing the proceedings that led to the final decision.
Cited regarding the notification of the right to request the reasoning of the judgment, which relates to procedure.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.519 DA 3888/2005 · Bellinzona 7 marzo 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, coltivato a __________, per il proprio consumo, 3 piante di canapa d’alto fusto che, se non distrutte dalla Polizia dopo l’intervento del 16 agosto 2005, avrebbero prodotto da kg 0.3 a kg 1.2 di fiori di canapa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 17 ottobre 2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le avrebbe estirpate prima della fioritura;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del
17 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;
proscioglie ACCU 1
d
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: