Criminal Defamation Conviction for Written Accusation of Theft
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with criminal defamation for communicating to a third party in writing on a specific date the statement, "return my money that you stole from me," thereby accusing the plaintiff of dishonorable conduct. The court, after considering the opposition to the initial accusation, found the defendant guilty of defamation under the relevant penal code article, rejecting the defense arguments that the statement was true or made in good faith, and consequently sentenced the defendant to a fine of 50 monetary units plus judicial fees, ordered the conviction to be recorded in the judicial register subject to one-year deletion upon payment and good conduct, and referred the civil claims for damages to the competent civil court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CPS, Art. 49 cifra, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 49 cifra 3 CPS; Criminal Defamation Conviction for Written Accusation of Theft: The court, after considering the opposition to the initial accusation, found the defendant guilty of defamation under the relevant penal code article, rejecting the defense arguments that the statement was true or made in good faith, and consequently sentenced the defendant to a fine of 50 monetary units plus judicial fees, ordered the conviction to be recorded in the judicial register subject to one-year deletion upon payment and good conduct, and referred the civil claims for damages to the competent civil court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the crime of defamation, for which the accused was declared guilty.
This article governs the substitution of the fine with arrest if the fine is not paid.
This article governs the conditions under which the conviction is recorded in the judicial register and subsequently cancelled.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2005.507 DA 3971/2005 · Bellinzona 22 marzo 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a Massagno, in data
25 maggio 2005, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio inviando a terze persone lo scritto di data 25 maggio 2005 contenente la seguente espressione: *“mi restituisca i miei soldi che lei mi ha rubato”*;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3971/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in virtù dell’art. 173 cifra 2 CPS, sia perché l’affermazione era vera, sia perché aveva buoni motivi per considerale vere in buona fede, preso atto dell’atteggiamento della parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti a Massagno il 25 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale