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10.2005.505 • PP TI 10.2005.505 Generato dall'IA

Driving While License Revoked Conviction and Sentencing

Numero d'incarto 10.2005.505
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of driving a vehicle on August 30, 2005, despite the administrative revocation of their driving license until March 4, 2006. The court declared the defendant guilty of driving without a license, sentencing them to 60 days of detention, suspended conditionally for five years, and a fine of 300 francs, while also ordering the conviction to be entered in the judicial registry. Recognizing the defendant's plea regarding health issues and requests for leniency, the court chose not to revoke the conditional suspension of three prior suspended sentences but extended the probationary periods for those sentences, ultimately making the final judgment definitive.

Regesto Legislator

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Art. 95 cifra, Art. 49 cifra, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 95 cifra 2 LCStr; Driving While License Revoked Conviction and Sentencing: The court declared the defendant guilty of driving without a license, sentencing them to 60 days of detention, suspended conditionally for five years, and a fine of 300 francs, while also ordering the conviction to be entered in the judicial registry. Recognizing the defendant's plea regarding health issues and requests for leniency, the court chose not to revoke the conditional suspension of three prior suspended sentences but extended the probationary periods for those sentences, ultimately making the final judgment definitive.

Parole chiave

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infrazione ritiro della concessione guida senza autorizzazione termine di sospensione sanzione per violazione stradale guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante la revoca della licenza di condurre; terzo episodio

Disposizioni normative citate

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Art. 95 cifra
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
Art. 49 cifra
300.-- (trecento), tenuto conto della sue condizioni economiche, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 41 cifra
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
Art. 80 CPS
This article governs the cancellation of the criminal record entry ordered in the final decision.
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural rule dictated the timeframe and conditions under which the parties could request written grounds for the sentence, as mentioned in the notification section.
art. 95 cifra 2 LCStr
This article defines the criminal offense for which the defendant was declared guilty in the final order.
art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS
This provision was used to determine the extension of the probationary periods for previously suspended sentences.
art. 41 cifra 4 CPS
This provision governs the cancellation of the criminal record entry for the current conviction, mentioned in the order regarding criminal record inscription.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 95 cifra 2 LCStr

This article defines the criminal offense for which the defendant was declared guilty in the final order.

art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS

This provision was used to determine the extension of the probationary periods for previously suspended sentences.

art. 80 CPS

This article governs the cancellation of the criminal record entry ordered in the final decision.

art. 41 cifra 4 CPS

This provision governs the cancellation of the criminal record entry for the current conviction, mentioned in the order regarding criminal record inscription.

art. 41 cifra 3 CPS

This article was cited in the final order regarding the conversion of the fine into detention in case of non-payment.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule dictated the timeframe and conditions under which the parties could request written grounds for the sentence, as mentioned in the notification section.

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Testo completo

Incarto n. 10.2005.505 DA 3763/2005 · Bellinzona 23 febbraio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di guida senza licenza o nonostante revoca,

per aver condotto la vettura Peugeot targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 25 novembre 2004 per il periodo 3 gennaio 2005 - 4 luglio 2005, periodo poi prolungato il 16 giugno 2005 fino al 4 marzo 2006;

fatti avvenuti a Breganzona il

30 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3763/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), tenuto conto della sue condizioni economiche, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 25 ottobre 2004, di 30 (trenta) giorni di detenzione emessa il 9 maggio 2005 e di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 6 giugno 2005, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 23 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata, la quale non contesta l’infrazione, ma chiede una riduzione della condanna per ragioni di salute e che le venga concesso il beneficio della sospensione condizionale sia alla presente pena sia a quelle precedenti. Assicura che in futuro non commetterà più infrazioni;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3763/2005 del

10 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di detenzione, di 30 (trenta) giorni di detenzione e di 15 (quindici) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 25 ottobre 2004, il 9 maggio 2005 ed il 6 giugno 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti a Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene:

-

15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

-

30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

-

15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale