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10.2005.492 • PP TI 10.2005.492 Generato dall'IA

Battery, Fare Evasion, and Sentencing Without Criminal Record

Numero d'incarto 10.2005.492
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with simple assault, battery against two separate individuals on December 27, 2003, and public transport fare evasion on two separate occasions in December 2003 and January 2004. Following a hearing where the defense did not contest the fare evasion charge but sought acquittal or reduced penalty for the assault and battery charges, the court found the defendant guilty of two counts of battery and the fare evasion violation, while acquitting on the simple assault charge, likely due to insufficient evidence or application of the *in dubio pro reo* principle for that specific count; consequently, the defendant was sentenced to a fine of 400 monetary units (convertible to arrest if unpaid), ordered to pay 209.20 in civil damages, and pay court costs, with the final disposition being that the conviction would not be entered into the criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 66 CPS, Art. 49 cifra, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 33 CPS; Battery, Fare Evasion, and Sentencing Without Criminal Record: Following a hearing where the defense did not contest the fare evasion charge but sought acquittal or reduced penalty for the assault and battery charges, the court found the defendant guilty of two counts of battery and the fare evasion violation, while acquitting on the simple assault charge, likely due to insufficient evidence or application of the *in dubio pro reo* principle for that specific count; consequently, the defendant was sentenced to a fine of 400 monetary units (convertible to arrest if unpaid), ordered to pay 209.20 in civil damages, and pay court costs, with the final disposition being that the conviction would not be entered into the criminal record.

Parole chiave

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accusa penale multe non pagate precetto esecutivo reati contro le pubbliche comunicazioni vie di fatto commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 123 cifra
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv.
Art. 66 CPS
1 CPS, 51 LTP, richiamato l’art. 66 CPS;
Art. 49 cifra
400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 208 cpv. 1 lett. b CPP
Art. 106 cpv. 3 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
Art. 33 CPS
In via ancora più subordinata chiede l’applicazione dell’art. 33 CPS e dell’art.
Art. 177 cpv. 3 CPS
33 CPS e dell’art. 177 cpv. 3 CPS;
Art. 33 cpv. 1 CPS
Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 cpv. 1 CPS

The defendant was found guilty of two counts of 'vie di fatto' (assault/battery) under this provision in the dispositive orders.

art. 51 LTP

The defendant was found guilty of violating the Federal Law on Public Transport under this provision in the dispositive orders.

art. 267 cpv. 1 CPP

This article was cited in the operative order regarding the amount ordered to be paid to the civil party CIVI 1 as compensation.

art. 49 cifra 3 CPS

This article was cited in the operative orders regarding the conversion of the fine into arrest in case of non-payment.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article was cited regarding the rights of the parties concerning appeal and requesting the reasons for the judgment.

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Testo completo

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 2, 3 patr.ti da: PR 1

Incarto n. 10.2005.492 DA 3719/2005 · Bellinzona 4 aprile 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici, per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________ in __________, colpendolo con calci e pugni, cagionato a CIVI 3 le lesioni attestate nel certificato medico di data 28 dicembre 2003 dell’Ospedale Regionale Civico;

2. vie di fatto,

per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________, spintonandola e afferrandola alla gola compiuto vie di fatto nei confronti di CIVI 2;

3. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,

per avere viaggiato mediante i mezzi pubblici delle CIVI 1 sulle tratte in data 2 (recte: 3) dicembre 2003 Chiasso - Lugano e in data 22 gennaio 2004 Zurigo - Lugano sprovvisto di un titolo di viaggio valido;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS, 126 cpv. 1 CPS, 51 LTP, richiamato l’art. 66 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 5 ottobre 2005 n. DA 3719/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 209.20, a titolo di risarcimento (art.

208 cpv. 1 lett. b CPP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 4 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico e le parti civili hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale anzitutto non contesta il reato di cui al terzo capo di imputazione. Egli chiede che il suo assistito venga per contro prosciolto dalle accuse di lesioni semplici e vie di fatto per non aver commesso i fatti, subordinatamente in virtù del principio in dubio pro reo. In via ancora più subordinata chiede l’applicazione dell’art. 33 CPS e dell’art. 177 cpv. 3 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto,

1.2. Vie di fatto,

1.3 Contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3719/2005 del 5 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

2.1. Per le vie di fatto può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 3 CPS?

2.2. Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?

3. Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile CIVI 1?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 66, 123 cifra 1 cpv. 2, 126 cpv. 1 CPS; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. vie di fatto, art. 126 cpv.

1 CPS,

per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________, colpendolo con calci e pugni, compiuto vie di fatto nei confronti di CIVI 3, come attestato dal certificato medico di data 28 dicembre 2003 dell’Ospedale Regionale Civico;

2. vie di fatto, art. 126 cpv.

1 CPS,

per avere, in data 27 dicembre 2003, a __________, spintonandola e afferrandola alla gola CIVI 2;

3. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP, per avere viaggiato mediante i mezzi pubblici delle CIVI 1 sulle tratte Chiasso - Lugano in data 3 dicembre 2003 e Zurigo - Lugano in data 22 gennaio 2004 sprovvisto di un titolo di viaggio valido;

per i fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2. al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 209.20 a titolo di risarcimento (art.

267 cpv. 1 CPP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permesssi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale