Acquittal of Administrator for Failure to Remit Social Security and Withholding Tax Due to Financial Incapacity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the accused, who was charged as a company administrator with failing to remit mandatory social security contributions and unlawfully appropriating withholding tax, because evidence demonstrated that the company was in financial difficulty from the outset and lacked the necessary funds, only having sufficient money to cover net salaries and suppliers, and that the accused personally exerted maximum effort to repay debts using funds exceeding her minimum subsistence level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 270 LTributaria, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 87 cpv. 1 LAVS; Acquittal of Administrator for Failure to Remit Social Security and Withholding Tax Due to Financial Incapacity: Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'188.70, ed alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 1'200.50 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was acquitted of the crime defined by this provision (infraction of the Federal Law on Old Age and Survivors' Insurance).
The defendant was acquitted of the crime defined by this provision (misappropriation of withholding tax).
This provision was cited in the charges, although the final order resulted in acquittal.
Cited to mention the deadline for requesting written motivation for the judgment, which was not done.
Cited generally regarding the procedural code, though not used in the final dispositive ruling.
Cited generally regarding the procedural code, though not used in the final dispositive ruling.
Cited generally in the preamble to the decision, though not directly applied in the final orders.
Testo completo
1. CIVI 1 2. CIVI 2
Incarto n. 10.2005.488 DA 3510/2005 · Bellinzona 9 marzo 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per avere dal mese di luglio 2002 e fino al mese di dicembre 2003, a Massagno, nella sua qualità di amministratrice unica della società __________ titolare del __________, e quindi di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD, omesso di riversare alla CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 4'188.70;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto dall’art.
87 cpv. 1, terza frase LAVS, in relazione con l’art. 208 OAVS;
2. appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, nel corso dell’anno 2003, a Pazzallo, nella sua qualità di amministratrice unica della società __________ e quindi di datore di lavoro tenuta a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2002 per un importo complessivo di fr. 1'200.50;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto dall’art.
270 LTributaria;
perseguita con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3510/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'188.70, ed alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 1'200.50 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 9 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione poiché non sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati. Tra le altre cose rileva come la sua assistita non abbia mai avuto la disponibilità finanziaria per pagare gli oneri sociali in questione e come, nonostante ciò, ella abbia fatto tutto quanto in suo potere per fare fronte al debito. Rileva inoltre come ella sia stata tenuta sempre all’oscuro dai reali amministratori delle società, di quanto stava avvenendo;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
1.2. Appropriazione indebita d’imposta alla fonte,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3510/2005 del 19 settembre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere confermate, e se sì in che misura, le condanne al risarcimento alle parti civili?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 87 cpv. 1 LAVS; 208 OAVS; 270 LTributaria; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e rilevato come sia stato dimostrato che la società non ha mai avuto a disposizione i soldi per gli oneri sociali in oggetto, essendo stata in difficoltà sin dalle prime battute, per cui era possibile solo pagare il salario netto ai dipendenti e i fornitori, nonché che l’imputata ha sempre personalmente fatto tutto il possibile per pagare i debiti con l’eccedenza del suo minimo vitale (che attualmente, come attestato dal verbale di pignoramento di salario, ammonta a fr. 100.--);
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS,
2. appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3510/2005 del 19 settembre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1 fr. 40.00 teste