Acquittal for Document Forgery Due to Insufficient Proof of Transmission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with document forgery for allegedly sending a fake criminal record extract via fax to a brokerage firm to damage a civil party's reputation and financial standing. Despite the accusation, the court acquitted the defendant of the charge of document forgery, applying the principle of *in dubio pro reo* because the evidence did not prove the defendant was the one who transmitted the document, resulting in the charges being dismissed and the legal costs being borne by the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 251 cifra, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 251 cifra 1 CPS, art. 9 e segg. CPP; Acquittal for Document Forgery Due to Insufficient Proof of Transmission: Despite the accusation, the court acquitted the defendant of the charge of document forgery, applying the principle of *in dubio pro reo* because the evidence did not prove the defendant was the one who transmitted the document, resulting in the charges being dismissed and the legal costs being borne by the state.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of forgery of documents and is the primary article cited in the final order acquitting the accused of this charge.
These procedural articles govern the trial procedure, which is the context for the judgment.
These procedural articles relate to the trial process and judgment, cited in the section preceding the final ruling.
This provision concerns the jurisdiction or applicable law in the context of the proceedings, cited before the final decision was rendered.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.482 DA 3645/2005 · Bellinzona 5 aprile 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti, per avere, a __________, il 10 agosto 1998, al fine di nuocere al patrimonio o a altri diritti di CIVI 1 o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso estratto del casellario giudiziale italiano, asseritamene rilasciato dalla Procura di Torre Annunziata il 5 agosto 1998 e nel quale si attestava che CIVI 1 era stato condannato, nel 1996, per associazione a delinquere di stampo mafioso, inviandolo mediante fax della __________ di __________ alla __________ di __________, società di brockeraggio con la quale entrambi avevano rapporti professionali, per screditarlo ed arrecargli una perdita di guadagno e di immagine;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre 2005 n. DA 3645/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 aprile 2006, al quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile, mentre l’accusato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione del suo assistito, in quanto non è provato che sia stato lui a trasmettere il documento in questione ;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: