Acquittal on Threat Charge, Conviction on Insult and Violence, Exemption from Penalty
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of repeated threats, repeated insult, and physical violence (striking the victim on the neck), but the court acquitted the defendant of the repeated threat charge. The court found the defendant guilty of repeated insult and physical violence based on the evidence, but ultimately declared the defendant exempt from any penalty despite ordering payment of judicial taxes and costs totaling 150 francs, while noting the defense's argument regarding the victim's provocation and the defendant's potential diminished responsibility, which was implicitly rejected by the conviction on the other charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cpv. 2 CPP, art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP, art. 180 cpv. 1 CP; Acquittal on Threat Charge, Conviction on Insult and Violence, Exemption from Penalty: The court found the defendant guilty of repeated insult and physical violence based on the evidence, but ultimately declared the defendant exempt from any penalty despite ordering payment of judicial taxes and costs totaling 150 francs, while noting the defense's argument regarding the victim's provocation and the defendant's potential diminished responsibility, which was implicitly rejected by the conviction on the other charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the context of the initial charges, although the final order acquits on this count.
Cited in the context of the initial charges, and the defendant was found guilty of repeated insult (ingiuria) based on this provision.
Cited in the context of the initial charges, and the defendant was found guilty of battery (vie di fatto) based on this provision.
Cited regarding the right to appeal the contumacy declaration.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2005.48 DA 79/2005 · Bellinzona 1 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Marisa Romeo per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1,)
prevenuta colpevole di 1. ripetuta minaccia
1.1 per avere, a __________ il __________, incusso spavento a CIVI 1 profferendo la frase "prima o poi ti spacco la faccia";
1.2 per avere, a __________ il __________, incusso spavento a CIVI 1 minacciando di picchiarla con un bastone;
1.3 per avere, a __________ il __________, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola di "spaccarle la faccia" e di "mandarla all'ospedale";
2. ripetuta ingiuria
2.1 per avere, a __________ il __________, offeso l'onore di CIVI 1 tacciandola di "troia" e "puttana";
2.2 per avere, a __________ il __________, offeso l'onore di CIVI 1 tacciandola di "troia" e "puttana";
3. vie di fatto
per avere, a __________ il __________,
colpito al collo CIVI 1 provocandole le lesioni attestate dal certificato rilasciato il __________ dalla __________, agli atti;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 177 e
180 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 79/2005 di data 17 gennaio 2005 del AINQ 1, che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 1 settembre 2005, al quale è comparso il difensore DI 1, mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 3 giugno 2005, non è comparsa; il AINQ 1 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
sentito il difensore il quale evoca la situazione personale dell’accusata, sostenendo che vi sia uno stato di irresponsabilità o scemata responsabilità penale; afferma che la vittima non ha risentito alcun timore per le affermazioni dell’accusata come si può evincere dal fatto che ha costantemente cercato lo scontro con lei sia mediante provocazioni sia affrontandola di persona (è uscita dall’appartamento per incontrare l’accusata dopo essere stata minacciata); la vittima, la quale ammette peraltro di avere risposto alle ingiurie, ha inoltre ripetutamente provocato la sua assistita (anche mediante scritti); rileva che la signora CIVI
1 nel verbale del __________ rifiutandosi di rispondere ha implicitamente ammesso di avere replicato alle vie di fatto; chiede il proscioglimento dell’accusata da tutte le imputazioni e il versamento di ripetibili;
visti gli art. 11, 63, 68, 126 cpv. 1, 177 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta minaccia
1.2. ripetuta ingiuria
1.3. vie di fatto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3.Se l’accusata ha agito in stato di irresponsabilità o scemata responsabilità.
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di ripetuta minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 79/2005 del 17 gennaio 2005.
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di ripetuta ingiuria e vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 79/2005 del 17 gennaio 2005.
manda ACCU 1*,
esente da pena.
condanna ACCU 1
al pagamento,delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--.
leparti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
la condannataè stata avvertitadella facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale