Acquittal After Misidentification in Traffic Violation Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was accused of a serious traffic violation occurring on August 5, 2005, in Lugano, leading to a fine proposal, but after the defendant promptly opposed the accusation, the public prosecutor requested the indictment be overturned because subsequent findings established that a different person committed the offense. The court, determining that the accused's lack of involvement was evident from the case file as completed that day, proceeded without holding a trial to acquit the defendant of the serious traffic offense charge, ordering the state to bear the judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, art. 9 e segg. CPP; Acquittal After Misidentification in Traffic Violation Case: The court, determining that the accused's lack of involvement was evident from the case file as completed that day, proceeded without holding a trial to acquit the defendant of the serious traffic offense charge, ordering the state to bear the judicial costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as the basis for the decision to acquit without trial, based on the prosecutor's request and the evidence showing the accused's non-involvement.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.473 DA 3459/2005 · Bellinzona 14 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
fatti avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;
preso atto che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;
ritenuto che l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come completati in data odierna dall’accusa;
considerato che nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato senza indire il dibattimento;
richiamati gli art. 9 e segg. CPP;
proscioglie ACCU
dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
carica le spese allo Stato.
Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria: