Illegal Entry and Domicile Violation of Foreign National
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with violating federal law concerning the residence and domicile of foreigners for illegally entering the country on November 2, 2003, at a customs crossing without valid identification, and following an opposition to the initial indictment and a request for a retrial after conviction in absentia, the court, proceeding in absentia as the defendant failed to appear despite proper notification, found the defendant guilty, imposing a six-day detention sentence, suspended conditionally for two years (less any pre-trial detention), along with a three-year expulsion order, also conditionally suspended for two years, and ordered the defendant to pay court fees and have the conviction recorded in the criminal register.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 cpv. 1 LDDS, art. 80 e 41 cifra 4 CP; Illegal Entry and Domicile Violation of Foreign National: al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of violating the Federal Act on the Residence and Settlement of Foreigners under this article.
Cited in the order concerning the cancellation of the conviction from the judicial record.
Testo completo
Incarto n. 10.2005.47/CEG DA 3649/2003 · Bellinzona 9 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2004 no. DA 3649/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.;
viste l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2004;
la richiesta di rifacimento del dibattimento, tenutosi in contumacia il 15 giugno 2004, inoltrata in data 14 dicembre 2004
indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 aprile 2005 e poi per via edittale con pubblicazione 27 aprile 2005, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere pronunciata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero?
4.1. In caso di risposta affermativa per quale periodo?
4.2. Può essere concessa la sospensione condizionale?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 5,
63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub* 1, 3, 4, 4.1, 4.2, 5 e negativamente al quesito posto *sub* 2, dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art.
23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a Chiasso il 2 novembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3649/2003 del 15 giugno 2004;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2. alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · (per via edittale) Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 250.--*totale