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10.2005.460 • PP TI 10.2005.460 Generato dall'IA

Acquittal on Statute of Limitations for 1998 Corruption Charge

Numero d'incarto 10.2005.460
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with complicity in active corruption stemming from events in September 1998, specifically involving facilitating the withdrawal of CHF 50,000 to be delivered to a public official in exchange for securing a residence permit for another party. The court found that under the more favorable, subsequently enacted law governing the prescription of criminal action for crimes punishable by detention (seven years), the action against the accused had expired by September 23, 2005, or shortly thereafter, leading to the defendant's acquittal on the grounds of the statute of limitations, with court costs to be borne by the state.

Regesto Legislator

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Art. 288 vCP, Art. 70 vCP, Art. 72 cifra, Art. 70 cpv. 1 lett. c CP, Art. 337 CP, art. 273 e segg. CPP; Acquittal on Statute of Limitations for 1998 Corruption Charge: The court found that under the more favorable, subsequently enacted law governing the prescription of criminal action for crimes punishable by detention (seven years), the action against the accused had expired by September 23, 2005, or shortly thereafter, leading to the defendant's acquittal on the grounds of the statute of limitations, with court costs to be borne by the state.

Parole chiave

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termine di prescrizione accusa penale spese di detenzione ritiro dell'azione giudiziaria abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita Prescrizione dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 288 vCP
Cited in the final considerations before the judgment regarding the substantive law of the offense, the prosecution of which was dismissed due to prescription.
Art. 70 vCP
che giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art.
Art. 72 cifra
Art. 70 cpv. 1 lett. c CP
Cited in the final considerations before the judgment regarding the new prescription law applied in favor of the accused, leading to the acquittal.
Art. 337 CP
che per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
art. 273 e segg. CPP
Cited in the final considerations before the judgment, implying its procedural application for the decision.
art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP
Cited in the final considerations before the judgment regarding the laws applicable to the prescription of the offense, which led to the acquittal.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 273 e segg. CPP

Cited in the final considerations before the judgment, implying its procedural application for the decision.

art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP

Cited in the final considerations before the judgment regarding the laws applicable to the prescription of the offense, which led to the acquittal.

art. 70 cpv. 1 lett. c CP

Cited in the final considerations before the judgment regarding the new prescription law applied in favor of the accused, leading to the acquittal.

art. 288 vCP

Cited in the final considerations before the judgment regarding the substantive law of the offense, the prosecution of which was dismissed due to prescription.

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Testo completo

Incarto n. 10.2005.460 DA 2897/2005 · Bellinzona 18 maggio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

siccome

ritenuto colpevole di complicità in corruzione attiva;

fatti avvenuti nel periodo settembre 1998;

reato previsto dall'art. 288 vCP;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 2897/2005 di data 8 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005 dall'accusato;

considerato che ACCU 1 è accusato di avere messo in contatto __________ con __________, dando in seguito disposizioni di prelevare, mediante apposita procura, la somma di fr. 50'000.- da un conto di pertinenza di __________, poi consegnata a __________, affinché la facesse pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________, perché quest’ultimo violasse i doveri d’ufficio e facesse ottenere a __________ e alla sua famiglia il rilascio di un permesso __________;

che dall’esame dell’incarto risulta che __________ ha autorizzato il 22 settembre 1998 una segretaria dell’accusato a prelevare la somma da un suo conto bancario e che la somma è effettivamente stata prelevata quel giorno per essere consegnata a __________ per farla pervenire ad un funzionario (cfr. allegato 5 al verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11 marzo 2002 [act A25], allegato 9a al verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act A22] e verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act B6]);

che l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;

che giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, ritenuto che l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);

che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più l’interruzione per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);

che per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;

che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);

che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;

che l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta il 23 settembre 2005 o al più tardi alcuni giorni dopo –momento non desumibile dall’incarto, ma comunque ancora nel corso del 1998 (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 14 marzo 2002 (act 5 pag. 8)– quando sono stati consegnati i soldi ad __________;

che l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per prescrizione dell’azione penale;

visti gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;

pronuncia: 1. ACCU

1 è prosciolto dall’imputazione di complicità in corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa DA 2897/2005.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese: a carico dello Stato

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.