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10.2005.452 • PP TI 10.2005.452 Generato dall'IA

Petty Theft and Attempted Theft with Expulsion Sentence

Numero d'incarto 10.2005.452
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was found guilty of petty theft and attempted theft for unlawfully entering a vehicle on September 5, 2005, and successfully stealing only a pair of eyeglasses before being deterred by the alarm and police arrival, with the stolen item later recovered. The court convicted the accused, sentencing them to 40 days of detention (minus any time served in custody), ordering payment of 200 in court fees and taxes, and imposing the accessory penalty of expulsion from Swiss territory for a period of five years, as the decision was reached after trial despite the defense seeking acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 139 cifra, Art. 55 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 139 cifra 1 CP, art. 172ter CP, art. 21 CP; Petty Theft and Attempted Theft with Expulsion Sentence: The court convicted the accused, sentencing them to 40 days of detention (minus any time served in custody), ordering payment of 200 in court fees and taxes, and imposing the accessory penalty of expulsion from Swiss territory for a period of five years, as the decision was reached after trial despite the defense seeking acquittal.

Parole chiave

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furto di lieve entità sentenza penale pena accessoria confisca del veicolo a motore violazione grave delle norme della circolazione espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 139 cifra 1 CP

This provision defines the crime of theft, for which the accused was found guilty.

art. 172ter CP

This provision was cited in the context of the sentence, specifically regarding the accessory penalty of expulsion.

art. 21 CP

This provision was cited in connection with the offense of theft.

art. 55 CP

This provision was cited in relation to the offense committed.

art. 63 CP

This provision was considered in the context of the final ruling.

art. 80 CP

This provision governs the cancellation of the conviction from the criminal record, referenced in an order.

art. 41 cifra 4 CP

This provision governs the cancellation of the conviction from the criminal record, referenced in an order.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural provision was cited regarding the parties' right to request a written justification for the judgment.

art. 39 LTG

This procedural provision was considered in the context of the final ruling.

art. 9 e segg. CPP

These procedural provisions were considered in the context of the final ruling.

art. 273 e segg CPP

These procedural provisions were considered in the context of the final ruling.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.452/rol DA 3516/2005 · Bellinzona 13 ottobre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: dott. iur. DUF 1, __________)

prevenuto colpevole di furto (tentato furto e furto di poca entità)

per essere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsi di oggetti mobili altrui, penetrato abusivamente nell’abitacolo dell’autovettura __________ targata __________, di proprietà di CIVI 1, riuscendo di fatto a sottrarre solo un paio di occhiali marca Police, in quanto disturbato nella sua azione dall’allarme antifurto dell’automobile e dall’arrivo della Polizia (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamati gli art. 21 e 172ter CP; richiamato l’art. 55 CP;

fatti avvenuti a __________, il 5 settembre 2005;

perseguito con decreto d’accusa n. 3516/2005 di data 20 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di

prova di 3 anni.

3. Non si prelevano spese e tassa di giustizia.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore DUF 1, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 e l’interprete signora __________;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la condanna ad una pena da fissare dal giudice superiore alla proposta del decreto d’accusa, ma per lo meno la conferma di questa proposta, per quanto concerne l’espulsione chiede che sia confermata la pena accessoria per un periodo da fissare dal giudice;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, si rimette al prudente criterio del giudice per quanto concerne l’espulsione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di furto (tentato furto e furto di poca entità) per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo a carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 21, 55, 63, 139 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto di poca entità e di tentato furto, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3516/2005 del 20 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- condanna ACCU 1

alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale della migrazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale